L’Ars, con Lr. 9 luglio 2015 (Ddl n.997), ha provveduto a modificare l’art. 6, comma 10, della Legge regionale 9/15: “gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall’esercizio finanziario 2015”. Salta, dunque, per gli enti siciliani la facoltà di rinviare al 2016 l’applicazione dell’armonizzazione, restando valida unicamente la possibilità di rinviare l’adozione del piano dei conti integrato, l’adozione della contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato.
La situazione che si viene a creare con tale modifica è, però, paradossale: gli enti siciliani sarebbero tutti soggetti al rischio di commissariamento, poiché per legge il riaccertamento straordinario dei residui deve essere approvato contestualmente all’approvazione del rendiconto di gestione (entro il 15 giugno 2015), pena lo scioglimento anticipato del Consiglio.