Trova nuova conferma, anche nella magistratura penale, l’obbligo di richiedere il permesso di costruire nei casi in cui si intenda edificare una tettoia annessa a opifici industriali o a edifici residenziali (Corte di Cassazione penale, sentenza n. 27575/15).
Tettoie, gazebo e dehor, infatti, rientrano nella categoria delle ‘nuove costruzioni’, secondo quanto definito dall’art. 3, lettera e), punti 5 e 7, del DPR n. 380/2001: sono da considerare nuove costruzioni (soggette dunque a permesso di costruire) “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti” e anche “la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato”.
La tettoia, prendendo in considerazione l’indice edilizio della ‘superficie coperta’ (ossia la proiezione a terra dell’intervento edilizio), costituisce trasformazione urbanistica: pertanto va assentita con permesso di costruire e ciò che rileva non è “la più o meno facile amobilità ma la destinazione ed il soddisfacimento di esigenze non meramente temporanee”.
Inoltre, il rilascio della concessione edilizia si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e implichino una perdurante modifica dello stato dei luoghi; ciò indipendentemente dal caratterizzarsi di tali opere come temporanee, precarie o stagionali.
Le caratteristiche rilevanti, dunque, ai fini della qualificazione di un intervento edilizio come opera soggetta a rilascio del permesso di costruire sono le seguenti:
- caratteristiche strutturali;
- oggettiva utilizzazione del manufatto.