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27 Gennaio 2016

Personale – Nuovo procedimento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio

Uno dei DLgs attuativi della riforma della PA ha recentemente introdotto un procedimento disciplinare apposito per i casi di falsa attestazione della presenza in servizio (art. 55-quater, comma 1-bis, DLgs n. 165/2001).

Il nuovo procedimento, riferito alle situazioni in cui il dipendente faccia un uso fraudolento dei sistemi di rilevazione della presenza, riconosce non solo la responsabilità del dipendente assente ma anche quella dell’eventuale collega complice.

La sanzione della falsa attestazione della presenza, rilevata in flagranza o attraverso strumenti di sorveglianza, prevede l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente; tale sospensione, attuata dal responsabile della struttura o dall’ufficio competente, deve essere resa esecutiva entro 48 ore dalla scoperta dell’azione fraudolenta.

Il termine previsto per la conclusione dell’intero procedimento disciplinare è di 30 giorni e la violazione del suddetto termine ha come conseguenza la decadenza dall’azione disciplinare.

Inoltre, entro 15 giorni dall’avvio del procedimento disciplinare, è doveroso procedere alla denuncia del fatto sia al pubblico ministero, sia alla procura generale della Corte dei Conti.

Infine, nel caso in cui il responsabile del servizio da cui dipende il lavoratore si astenga dall’effettuare la dovuta segnalazione all’ufficio competente e dall’avviare il relativo procedimento disciplinare, la nuova normativa considera tale mancanza come illecito disciplinare (passibile di licenziamento), nonché come omissione di atti d’ufficio (rilevante sul piano penale).

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