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15 Marzo 2018

Finanziario – Fondo per gli investimenti degli enti locali

Con il D.G.R. 3-5817 del 27/10/2017, è stata data attuazione all’art. 13 della Legge Regionale 6/2017 che vuole l’istituzione di un fondo per il finanziamento degli investimenti degli enti locali nel bilancio regionale. Tale fondo viene alimentato volontariamente da comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane con risorse proprie attinte dall’avanzo di amministrazione liberato e destinato.

Questo strumento è innovativo e volto ad agevolare la spesa in conto capitale delle amministrazioni locali in deroga ai vincoli del pareggio di bilancio.

Tale fondo deve essere gestito attraverso accordi di programma fra la Regione Piemonte e gli enti locali interessati, con cui si dovranno individuare le opere da realizzare, la relativa provvista finanziaria e la modalità attuativa prescelta (diretta o indiretta che sia).
La modalità diretta prevede che la Regione garantisca la realizzazione dell’investimento mediante l’eventuale completamento della progettazione (avvalendosi dei propri uffici tecnici e di quelli degli enti interessati), l’affidamento dei lavori (avvalendosi della società di committenza regionale), le verifiche, i collaudi e tutti gli ulteriori adempimenti di legge. Nel caso della modalità indiretta, la Regione eroga a valere sulla quota del fondo riferibile a ciascun ente contributi a rendicontazione sulla base del crono-programma contenuto nell’accordo di programma (e delle sue eventuali, successive variazioni), nel pieno rispetto di quanto previsto dal punto 3.6, lett. c), del principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011).

Le amministrazioni interessate sono invitate a trasmettere agli uffici regionali le proprie informazioni utilizzando il format relativo. Il termine previsto per l’invio di tali comunicazioni è il 31 marzo.

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