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28 Dicembre 2018

Finanziaria 2019: struttura per la progettazione di beni e edifici pubblici

“A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la « Centrale per la progettazione delle opere pubbliche », di seguito denominata « Struttura ».

Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 162 a 170, è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura, a partire dall’anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.

A valere sul contingente di personale di cui al comma 165, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 164 nell’ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Per garantire l’immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163, in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell’interessato e sulla base di appositi protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tutti gli atti connessi con l’istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.

Agli oneri connessi all’istituzione e al funzionamento della Struttura, nonché all’assunzione del personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 106. 171. Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 54, dopo le parole: « ammessi al cofinanziamento comunitario » sono inserite le seguenti: « e ai contratti di partenariato pubblico privato », il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente », il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni » e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all’edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali »; b) al comma 55, le parole: « il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell’interno corrisponde al Ministero dell’economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Relativamente alle anticipazioni a favore delle regioni, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al rimborso trattenendo le relative somme dai trasferimenti alle medesime regioni »; c) il comma 56 è sostituito dal seguente: « 56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l’accesso, l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti e non possono superare l’importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un’attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici »; d) il comma 56-bis è abrogato; e) al comma 57, le parole: « con deliberazione del consiglio di amministrazione, » sono soppresse. 172. L’articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato. 173. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica. 174. Al fine di potenziare il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all’articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Finanziamento della progettazione »; b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati; c) al comma 5, le parole: « della progettazione preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo », dopo le parole: « dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, » sono inserite le seguenti: « esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato », e gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: « L’assegnazione può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all’articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse ». 175. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all’articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 174, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.”

Con l’intento di agevolare la fase di progettazione, alla luce della carenza di personale tecnico presente all’interno degli enti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la « Centrale per la progettazione delle opere pubbliche ».

Ferme restando le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi.

La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

Tutti gli atti connessi con l’istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.

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