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28 Luglio 2023

Diversificazione aliquote IMU – decreto n. 172/2023

La diversificazione delle aliquote IMU, a cui fa riferimento il decreto n. 172/2023, si riferisce alla possibilità per i comuni, introdotta con l’entrata in vigore della Nuova IMU (legge 160/2019), di variare le aliquote da quelle base previste, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Indipendentemente dalla diversificazione, le aliquote vanno approvate a mezzo delibera e pubblicate sul sito istituzionale e sul sito del Ministero. Questo iter prevede dei termini, su base annuale, fissati al 28 ottobre di ogni anno. Ad oggi la procedura prevede che, entro 14 ottobre il comune ha l’onere di inviate la delibera al MEF, il quale, entro il 28 ottobre pubblicherà il testo. La stessa normativa ha previsto l’utilizzo di un prospetto, reperibile sul Portale del federalismo, per la diversificazione delle aliquote. Per questioni sia di gestione tecnologica che di tempistiche relative all’attivazione di tale prospetto, la procedura non si è attivata. Con il decreto n. 172/2023 del 7 luglio 2023 è stato chiarito che, l’innovativo prospetto, sarà d’uso obbligatorio a partire dall’annualità 2024, lasciando quindi ancora la possibilità di scelta agli enti, così come la possibilità di testarne la funzionalità. Come anticipato nelle prime righe, le aliquote diversificabili sono quelle definite dalle categorie indicate dal MEF, segue elenco.

Diversificazione aliquote IMU: categorie di aliquote diversificabili

Le categorie su cui i comuni possono diversificare le aliquote sono indicate all’interno del decreto n. 172/2023 del Ministero. Di seguito riportiamo l’elenco delle categorie:

• dell’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (in quanto quelle non citate sono esenti, perché non di lusso);

• dei fabbricati rurali a uso strumentale;

• dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;

• dei terreni agricoli;

• delle aree fabbricabili;

• dei fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D). Per entrare ancora di più nello specifico, consigliamo di visionare l’Allegato A del decreto, il quale specifica che i comuni, nell’ambito della propria autonomia regolamentare di cui all’articolo 52 del Dlgs 446/1997, hanno la facoltà di introdurre ulteriori diversificazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie individuate nel documento.

Diversificazione aliquote IMU: Allegato A

Relativamente all’Allegato A, vediamo brevemente una carrellata di ulteriori diversificazioni di aliquote IMU possibili, indicate nel documento.

1) Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D: la diversificazione di aliquote IMU all’interno di tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate:

  • in base alla categoria catastale: ad esempio sono ammesse per gli opifici (D/1), per gli alberghi (D/2) …;
  • in base alla superficie: non superiore o non inferiore a un certo criterio;
  • se l’immobile è oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica;
  • ubicazione dell’immobile: centro storico o fuori centro storico;
  • immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore;
  • Immobili locati o concessi in comodato: in base ai requisiti soggettivi del locatario o comodatario
  • se utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l’esercizio di arti e professioni: in base all’utilizzo limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a X mesi;
  • immobili utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
  • immobili utilizzati da Imprese green;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali o posseduti dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione, fino a X mesi;
  • etc…

2) Per i terreni e le aree fabbricabili:

  • in base alla superficie;
  • in base alla collazione o ubicazione;
  • in base alla tipologia;
  • se di proprietà di ONLUS
  • etc…

3) Per altri fabbricati, quali le abitazioni locate o date in comodato:

  • in base al tipo di contratto;
  • in base alla categoria catastale;
  • in base alle condizioni soggettive del locatario/comodatario;
  • etc…

Per una completa visione delle fattispecie, consigliamo nuovamente la lettura integrale del Decreto e dell’Allegato A.

Diversificazione aliquote IMU: limiti alla diversificazione

I limiti alla diversificazione delle aliquote IMU sono espressi nell’articolo 2 comma 3 del Decreto, il quale specifica come, nel caso in cui il comune eserciti la facoltà di diversificare le aliquote deve, necessariamente, operare nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.

Diversificazione aliquote IMU: procedura

La procedura per la comunicazione delle aliquote viene esplicata nell’articolo 3. L’articolo chiarisce che i comuni dovranno elaborare e trasmettere al Dipartimento delle finanze del Mef il prospetto con le fattispecie di interesse selezionate, tramite l’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. È inoltre specificato che l’applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote, ma confermare quelle previste.

I termini di scadenza restano i medesimi, difatti, le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto per l’anno di riferimento, a condizione che lo stesso sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno. Come già previsto per la vecchia procedura, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale e, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente.

Precisano, in ultimo, che in caso di discordanza tra il prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Diversificazione aliquote IMU: istruzioni per l’uso del prospetto

Le istruzioni per l’uso del prospetto utile alla diversificazione delle aliquote IMU costituiscono la prima richiesta che ogni dipendente comunale avanza.

Ebbene, l’Articolo 3 comma 6, comunica che le indicazioni operative per l’utilizzo dell’applicazione informatica saranno rese note attraverso un’apposita comunicazione/circolare pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze nonché’ sul portale del federalismo fiscale.

Diversificazione aliquote IMU: decorrenza dell’obbligo di utilizzo del prospetto

La decorrenza in merito all’obbligo di utilizzo del prospetto viene stabilita nell’articolo 7 del decreto, il quale chiarisce, a conclusione, gli ultimi dettagli. Come anticipato, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite   l’elaborazione   del   prospetto, decorre dall’anno di imposta 2024. La decisione di prorogare l’avvio della procedura è finalizzata a consentire ai comuni di testare l’applicazione informatica, la quale verrà resa  disponibile  nel  corso  dell’anno 2023.

In ultimo, il decreto, specifica che per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste si applicano le aliquote di base (come indicato dai  commi  da  748  a  755  dell’articolo 1  della  legge  n.  160  del  2019).  Le  aliquote  di  base continuano ad applicarsi sino a quando  il  comune  non  approvi  una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente.

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