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6 Marzo 2020

Delibera 57/2020 ARERA – Conferme e novità

Il mancato accoglimento delle richieste avanzate nel corso della Conferenza Stato-Città del 30 gennaio u.s. ha forse spinto l’emanazione di questa nuova deliberazione di Arera, la numero 57 del 3 marzo 2020.

Il nuovo metodo tariffario è da considerarsi infatti effettivo sin dal 2020 e non sperimentale come invece era stato suggerito.

Di buon auspicio è sicuramente il fatto che il titolo della Delibera inizia con la parola “Semplificazioni”, procediamo con un’analisi della stessa e rileviamone i punti salienti.

La Delibera richiama innanzitutto l’articolo 1 della legge 147/13, comma 654, con il quale si stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio…”; viene dunque ribadito il concetto della copertura dei costi al 100%.

Viene poi sottolineato il fatto che la delibera 443/2019 ha sancito l’adozione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e, al contempo, citato quanto previsto dal comma 4.5 dell’atto in questione, ovvero che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, devono essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all’Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore.

Si riporta poi quando descritto con l’art. 6 della 443 in merito alle specifiche disposizioni collegate alla procedura di approvazione, ovvero:

  • sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 6.1);
  • il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2);
  • la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3);
  • sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);
  • l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5);
  • fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente (comma 6.6)

L’Autorità, quindi, anche a fronte delle difficoltà emerse in alcune aree territoriali, difficoltà connesse alla puntuale individuazione dei soggetti competenti cui attribuire i poteri e le funzioni rilevanti a fini tariffari, ha inquadrato alcune aree su cui intervenire per semplificare la procedura. Ad esempio, in merito all’approvazione da parte dell’ETC, vediamo come:

  • con riferimento all’attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
  • disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all’Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell’Ente di governo dell’ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
  • precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d’opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente.

Da qui l’emanazione della delibera 57 e le conseguenti prese di posizione.

Qualora l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell’attività di validazione, ne dà comunicazione all’Autorità nell’ambito della trasmissione degli atti di competenza.

Si è quindi provveduto a meglio identificare quale sia il soggetto che deve operare la validazione in assenza dell’Ente Territorialmente Competente e a ribadire il presupposto fondamentale della terzietà rispetto ai P.E.F. elaborati.

Un altro elemento che pesava era la definizione di “gestore” rispetto a “prestatore d’opera”. Non si è provveduto a una definizione specifica ma si è rinviato a un inquadramento normativo e scaricato l’avallo definitivo all’ETC, o suo sostituto.

La Delibera dice infatti che non sono soggetti all’obbligo di predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d’opera, ossia i soggetti che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall’obbligo di predisporre una parte di piano economico finanziario. L’Ente territorialmente competente, nell’ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d’opera.

Concludiamo questo approfondimento con il richiamo all’articolo 2.4 in cui viene stabilito come nelle more dell’approvazione del PEF da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Le tariffe saranno quindi valide anche in attesa del via libera da Arera.

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