Una questione dibattuta in tema di Reverse charge riguarda le installazioni e le manutenzioni relative ad impianti rimovibili all’interno degli edifici: il dubbio è se tali installazioni “mobili” appartengano o meno alla categoria di “installazione di impianti” e debbano, quindi, essere assoggettate a Reverse.
In una nota del 22 giugno, Confindustria ha reso nota la propria posizione in proposito, considerando corretto includere nell’ambito delle prestazioni di installazione di impianti “solo quelle relative a parti integranti del fabbricato ossia installazioni permanenti ovvero non rimovibili senza significative modifiche o trasformazioni del fabbricato stesso”. Ai fini della definizione di “installazioni permanenti”, Confindustria si rifà all’art. 13-ter del regolamento UE n. 282/2011:
- “qualsiasi elemento che sia installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto”;
- “qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio”.
Secondo l’interpretazione di Confindustria, dunque, non risultano assoggettabili a Reverse charge prestazioni quali il cablaggio dell’impianto di telecomunicazioni, l’installazione di un ‘rack’ all’interno della sala server di un edificio, l’installazione di cucine o librerie.
Fonte: Eutekne