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Rendiconto di gestione
Tarsparenza Amministrativa
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5 Febbraio 2025

Il Rendiconto di gestione negli enti locali

Introduzione

Il Rendiconto di gestione è un documento contabile fondamentale per gli enti locali, poiché fornisce una sintesi completa dell’attività finanziaria ed economica svolta durante un determinato esercizio, su base annuale.

Questo strumento include informazioni essenziali come le entrate e le spese effettuate, lo stato patrimoniale, i risultati finanziari e la Nota Integrativa che permette di avere una visione dettagliata della situazione economica dell’ente locale.

La redazione del Rendiconto di gestione

La redazione del Rendiconto della gestione è un pilastro fondamentale per garantire trasparenza e responsabilità amministrativa negli enti locali.

Questo strumento contabile, indispensabile per analizzare nel dettaglio l’attività finanziaria ed economica dell’ente, permette di misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle politiche adottate durante l’esercizio finanziario di riferimento.

Una corretta redazione del Rendiconto non solo migliora la comunicazione istituzionale, ma rafforza la fiducia dei cittadini verso l’operato dell’ente.

La disciplina normativa del Rendiconto è contenuta nel Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali (TUEL), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare nell’articolo 227, commi 1-6, che stabilisce:

“Il Rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo ed è composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio. Il Rendiconto deve essere redatto in conformità agli schemi approvati con decreto del Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.”

Passaggi fondamentali per una corretta redazione del Rendiconto

Tra i passaggi fondamentali previsti dalla normativa per la redazione del Rendiconto della gestione si annoverano:

  • Riaccertamento dei residui (art. 228, commi 1-4, TUEL): un’operazione essenziale per verificare l’effettiva esistenza e la corretta determinazione delle entrate e delle spese ancora da incassare o da pagare.
  • Predisposizione degli schemi di bilancio: questi devono rispettare le disposizioni del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che introduce il principio della competenza finanziaria potenziata, garantendo maggiore precisione nella rilevazione contabile.
  • Redazione della relazione sulla gestione (art. 231, comma 1, TUEL): un documento che analizza le attività svolte, i risultati raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati.
  • Acquisizione del parere dell’organo di revisione (art. 239, comma 1, lettera b, TUEL): un passaggio obbligatorio per garantire il controllo tecnico e la regolarità del documento contabile.

Una corretta redazione del Rendiconto non solo consente di monitorare con precisione la gestione finanziaria corrente, ma rappresenta anche uno strumento strategico per pianificare interventi futuri.

Questo processo rafforza la trasparenza amministrativa e consolida la fiducia dei cittadini nell’operato dell’ente locale, creando una base solida per decisioni strategiche e responsabili.

Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è l’allegato principale del Rendiconto della gestione, fondamentale per comprendere la situazione finanziaria e patrimoniale di un ente locale.

Questo documento rappresenta la sintesi delle risorse finanziarie disponibili al termine dell’esercizio e consente di verificare se l’ente si trova in una situazione di avanzo, con una disponibilità residua di risorse, o in disavanzo.

Grazie al risultato di amministrazione, è possibile valutare la capacità dell’ente di sostenere le spese future e garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, un aspetto cruciale per la sostenibilità finanziaria dell’ente.

La determinazione del risultato di amministrazione segue lo schema analitico previsto dal Principio Contabile Applicato n. 4/2, allegato al Decreto Legislativo 118/2011.

Si parte dal saldo di cassa a fine esercizio, a cui si sommano i residui attivi e si sottraggono i residui passivi, considerando anche le quote di fondo pluriennale vincolato, accantonamenti, vincoli e risorse destinate agli investimenti.

Le sezioni del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione si compone ulteriormente da quattro sezioni fondamentali, così come indicato nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

  1. Parte accantonata: fondi obbligatori destinati a coprire rischi futuri o passività potenziali. Tra questi rientrano il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), il Fondo Garanzia Debiti Commerciali, il Fondo Contenzioso e altri accantonamenti previsti dalla normativa.
  2. Parte vincolata: somme destinate a specifiche finalità in base a vincoli normativi, contrattuali o derivanti da trasferimenti con destinazione vincolata.
  3. Parte destinata agli investimenti: quote di avanzo utilizzabili esclusivamente per finanziare spese in conto capitale, in conformità con la normativa vigente.
  4. Parte disponibile: la parte residua del risultato di amministrazione (se positiva), che rappresenta una risorsa flessibile utilizzabile per la gestione corrente dell’ente.

Un’attenta analisi del risultato di amministrazione consente di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio previsti dagli articoli 162 e 193 del TUEL, che obbligano gli enti locali a mantenere una gestione finanziaria equilibrata.

Grazie alla sua funzione, il risultato di amministrazione non è solo uno strumento tecnico, ma anche un indicatore strategico che rafforza la trasparenza e la responsabilità amministrativa, migliorando la fiducia dei cittadini nell’operato dell’ente locale.

Tempistiche e sanzioni

Le scadenze relative al Rendiconto sono rigorose e devono essere rispettate per evitare conseguenze negative.

Il termine ultimo per l’approvazione del Rendiconto è fissato al 30 aprile di ogni anno, salvo proroghe straordinarie.

La conseguente mancata approvazione del Rendiconto può portare ad importanti sanzioni quali:

  • Scioglimento del Consiglio e nuove elezioni: Se il Consiglio non approva il Rendiconto entro il termine (30 aprile), scatta il potere sostitutivo del Prefetto e l’avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio con nuove elezioni.
  • Divieto di indebitamento: L’ente non può ricorrere all’indebitamento dal secondo esercizio successivo (art. 203, comma 1, Tuel).
  • Sospensione dei pagamenti dal Ministero dell’Interno: Il ritardo nell’invio del Rendiconto al Ministero comporta la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie dovute, comprese quelle del fondo di solidarietà comunale.
  • Controlli per enti strutturalmente deficitari: Gli enti che non approvano il Rendiconto entro i termini sono soggetti a controlli centrali, soprattutto se strutturalmente deficitari, riguardanti spese e assunzioni di personale.
  • Invalidità del bilancio preventivo del secondo anno: Il bilancio preventivo del secondo anno successivo potrebbe essere invalido se il Rendiconto non è stato approvato, con conseguente nomina di un Commissario.
  • Impossibilità di applicare l’avanzo di amministrazione: L’avanzo di amministrazione non può essere applicato se il Rendiconto non è stato approvato regolarmente.
  • Divieto di assunzioni di personale: In caso di ritardo nell’approvazione del bilancio o Rendiconto, l’ente locale non può assumere personale fino a che non adempie agli obblighi, con alcune eccezioni per funzioni essenziali (protezione civile, polizia locale, ecc.).
  • Potere sostitutivo del Governo: Il Governo può intervenire con potere sostitutivo se gli enti locali non compiono atti obbligatori per legge, come previsto dall’art. 136 del Tuel.

Per garantire il rispetto delle tempistiche, è fondamentale pianificare con attenzione tutte le attività legate alla redazione e approvazione dei documenti.

Conclusione

Il Rendiconto di gestione rappresenta un elemento cruciale per assicurare la trasparenza, la responsabilità amministrativa e la sostenibilità finanziaria degli enti locali.

La sua corretta redazione, nel rispetto delle normative vigenti, consente di monitorare l’andamento economico e patrimoniale dell’ente, garantendo decisioni strategiche informate e la fiducia della cittadinanza.

Un’analisi approfondita del risultato di amministrazione, con particolare attenzione alle risorse accantonate, vincolate, destinate e disponibili, è essenziale per pianificare interventi futuri e rispettare gli equilibri di bilancio previsti dal TUEL

Inoltre, il rispetto delle scadenze e l’adozione di un approccio strutturato nella gestione del Rendiconto evitano sanzioni e assicurano la continuità operativa dell’ente.

In definitiva, il Rendiconto non è solo un documento contabile, ma uno strumento strategico indispensabile per rafforzare la governance locale e garantire una gestione finanziaria solida e trasparente.

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