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23 Ottobre 2015

Ufficio tecnico – Nuove regole sugli acquisti pubblici

Il sistema degli acquisti di beni e servizi degli Enti locali subisce alcune modifiche in seguito all’approvazione della Legge di Stabilità 2016.

Ecco cosa prevedono le nuove disposizioni del Ddl:

  • Gli acquisti di beni e servizi per un importo compreso tra 1.000 euro e 207.000 euro devono essere effettuati tramite MePa.
  • Gli acquisti di beni e servizi per importi inferiori a 1.000 euro possono essere effettuati dalle amministrazioni senza particolari vincoli (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006).
  • In caso di beni e servizi non rinvenibili sul MePa o non acquisibili attraverso le piattaforme telematiche, i Comuni non capoluogo sono autorizzati a effettuare gli acquisti secondo le procedure in economia “tradizionali” per affidamenti diretti entro i 40.000 euro.
  • Entro il mese di ottobre di ogni anno, le PA devono approvare un programma biennale degli acquisti per importi superiori al milione di euro, nonché eventuali aggiornamenti annuali di tale programma. È fatto divieto, inoltre, alle amministrazioni di finanziare con fondi pubblici le acquisizioni non comprese nel programma di cui sopra; fanno eccezione le acquisizioni conseguenti a eventi imprevedibili o calamitosi e le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. I dati contenuti nella programmazione saranno trasmessi al Mef ai fini di un’analisi dei fabbisogni.
  • Per l’acquisto di alcune tipologie di beni e servizi, codificati con un apposito Dpcm, sarà necessario fare ricorso ai soggetti aggregatori.
  • In caso di acquisti con valore compreso tra 207.000 euro e 1.000.000 di euro, i Comuni non capoluogo dovranno operare con i modelli aggregativi previsti dall’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, mentre ai Comuni capoluogo sarà concesso di operare liberamente.

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