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29 Aprile 2015

Split payment: ambito soggettivo di applicazione

La nuova Circolare 15/E/2015 ha specificato che rientra nell’ambito di applicazione dello Split payment ogni soggetto pubblico che sia qualificabile come immediata e diretta espressione degli enti della Pubblica Amministrazione. E, dunque, per esempio:

  • Commissari delegati alla ricostruzione a seguito di eventi calamitosi
  • Consorzi di bacino imbrifero montano
  • Consorzi interuniversitari.

Restano, invece, esclusi sotto il profilo soggettivo:

  • Enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale
  • Enti previdenziali non pubblici.

Secondo questi ultimi parametri, quindi, sono da considerarsi esclusi dall’applicazione dell’art. 17-ter il CONI e la Banca d’Italia.

Nel caso di un ente previdenziale, qualora la sua qualificazione come ente pubblico non sia assicurata direttamente dalla legge istitutiva, si rivela necessario mettere in atto un’azione di indagine volta ad appurare se sussistano o meno gli elementi formali e sostanziali rivelatori della soggettività pubblica.

In caso di dubbi circa l’applicabilità o meno dello Split payment ad un determinato soggetto, le possibilità a disposizione dei fornitori sono le seguenti:

  • Fare riferimento all’Indice delle PA (http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php)
  • Attenersi alle indicazioni fornite dall’ente committente
  • Inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate (tuttavia, a differenza di quanto stabilito nella precedente Circolare 1/E, la nuova Circolare 15/E lascia intendere che tale opzione sia strumento esclusivo della PA).

Le indicazioni fornite dall’ente pubblico risultano un elemento fondamentale per la corretta emissione della fattura da parte del fornitore. L’orientamento che emerge, dunque, evidenzia una tendenza alla responsabilizzazione del destinatario della fattura, come si può notare anche dalle istruzioni fornite per le situazioni di acquisti in Reverse charge, attinenti in parte alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale della PA. Ricade, infatti, su quest’ultimo soggetto il dovere di comunicare al fornitore la quota del servizio assoggettabile al sistema dell’inversione contabile (con conseguente esclusione dalla scissione dei pagamenti), e la restante quota assoggettabile, invece, al regime dello Split payment.

 

Fonte: Quotidiano Enti Locali e Fiscal-Focus

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