Il bilancio consolidato enti locali
Il bilancio consolidato enti locali è uno strumento contabile essenziale per fornire una visione unitaria e attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’ente locale e delle sue partecipazioni. Non si tratta della semplice somma dei bilanci delle singole entità, ma del risultato di un processo complesso che richiede l’identificazione, l’omogeneizzazione e l’eliminazione delle operazioni infragruppo. Questo processo culmina in un documento che rappresenta la reale consistenza economica del gruppo amministrazione pubblica (g.a.p.) nel suo complesso.
Finalità e natura del bilancio consolidato enti locali
Il bilancio consolidato enti locali è il rendiconto del g.a.p. redatto dall’ente locale capogruppo, ovvero da chi esercita il controllo. Esso riflette l’intera entità economica costituita dal gruppo e assume una valenza che va oltre la contabilità: serve a supportare la programmazione e la gestione strategica del g.a.p., consentendo una visione integrata delle attività e dei servizi.
Oltre all’aspetto partecipativo, esiste un rapporto strategico-politico tra l’ente locale e le sue società partecipate. Anche in caso di esternalizzazione dei servizi, l’ente mantiene piena responsabilità. In quest’ottica, il bilancio consolidato enti locali diventa un presidio di governance fondamentale per garantire qualità e coerenza nei servizi pubblici erogati.
Quadro normativo e obblighi
Il riferimento normativo principale per la redazione del bilancio consolidato enti locali è l’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 e dai successivi correttivi dell’armonizzazione contabile. Lo schema di redazione è definito nell’allegato n. 11 del medesimo decreto. Il bilancio è obbligatorio per gli enti indicati dal D.Lgs. 118/11 (regioni, comuni, province, città metropolitane, ecc.), fatta eccezione per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, per i quali è facoltativo.
La Corte dei conti, con deliberazione n. 118/2022/PAR, ha chiarito che il superamento del limite demografico per l’obbligatorietà va valutato al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento. Il bilancio consolidato enti locali deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce.
Obiettivi informativi e strategici del bilancio consolidato enti locali
Il bilancio consolidato enti locali consente di:
- Superare il gap informativo dei bilanci singoli, restituendo una visione integrata e veritiera delle scelte politiche e gestionali.
- Offrire al capogruppo uno strumento potente di programmazione, gestione e controllo del g.a.p..
- Analizzare con completezza il patrimonio, la situazione finanziaria e il risultato economico complessivo del gruppo.
- Supportare la pianificazione e la verifica dei risultati globali raggiunti.
- Fornire informazioni trasparenti agli stakeholder esterni.
Composizione del gruppo amministrazione pubblica (g.a.p.)
Il g.a.p. è composto da enti, organismi strumentali e società controllate o partecipate da un ente locale. La definizione si fonda su tre tipologie di controllo: di diritto, di fatto e contrattuale.
Appartengono al g.a.p.:
- Organismi strumentali (come istituzioni): articolazioni dell’ente senza personalità giuridica, già inclusi nel rendiconto dell’ente.
- Enti strumentali controllati: soggetti pubblici o privati in cui l’ente esercita poteri di nomina o influenza dominante.
- Enti strumentali partecipati: partecipazioni in assenza di controllo, incluse aziende speciali e consorzi.
- Società controllate: partecipazioni totalitarie o maggioritarie, anche tramite patti parasociali.
- Società partecipate: affidatarie di servizi pubblici locali, anche con quote minoritarie.
La natura giuridica o l’attività svolta non pregiudicano l’inclusione nel g.a.p.. Anche i gruppi intermedi possono essere ricompresi, con consolidamento a più livelli. Sono escluse le aziende sanitarie e ospedaliere.
Perimetro di consolidamento e criteri di inclusione/esclusione
Gli enti capogruppo devono predisporre e approvare due elenchi: uno dei componenti del g.a.p., l’altro del perimetro di consolidamento. L’inclusione nel perimetro di consolidamento dipende dalla rilevanza: se un bilancio incide meno del 3% su attivo, patrimonio netto e ricavi della capogruppo, può essere escluso. Tuttavia, la somma degli esclusi per irrilevanza non può superare il 10%. Sono sempre da consolidare enti partecipati totalmente, società in house e soggetti affidatari diretti.
Sono esclusi anche gli enti per cui non è possibile reperire dati in modo proporzionato.
Attività propedeutiche al bilancio consolidato enti locali
Prima dell’avvio del consolidamento, l’ente capogruppo comunica l’inclusione nel perimetro di consolidamento, trasmette l’elenco e le direttive operative. I soggetti inclusi devono trasmettere il bilancio d’esercizio o il rendiconto consolidato. Se i criteri non sono uniformi, la capogruppo applica le rettifiche necessarie. In casi giustificati, si può derogare all’uniformità, indicando i motivi nella nota integrativa.
Consolidamento e operazioni infragruppo
Il bilancio consolidato enti locali include solo operazioni con soggetti esterni al gruppo. Le operazioni infragruppo sono eliminate: si effettuano riconciliazioni, rettifiche e si evidenziano differenze. Alcune elisioni (es. utili non realizzati) modificano il risultato economico e il patrimonio netto consolidato.
Non sono oggetto di elisione voci come l’IVA indetraibile. Operazioni di importo irrilevante possono essere escluse, se giustificato.
Nei prospetti del bilancio devono essere evidenziate le quote di pertinenza di terzi.
Metodi di consolidamento
Si utilizzano due metodi:
- Integrale: per enti strumentali e società controllate, con evidenza delle quote di minoranza.
- Proporzionale: per enti e società partecipati, con iscrizione delle voci in proporzione alla quota detenuta, senza evidenziare terzi.
Eventuali scostamenti tra valore della partecipazione e patrimonio netto consolidato generano differenze da consolidamento, da iscrivere come avviamento, fondo rischi o riserve, secondo il caso.
Struttura del fascicolo del bilancio consolidato enti locali
Il fascicolo del bilancio consolidato enti locali comprende:
- Stato patrimoniale consolidato
- Conto economico consolidato
- Relazione sulla gestione consolidata (con nota integrativa)
- Relazione dell’organo di revisione
La nota integrativa è il documento più rilevante: riporta criteri di valutazione, ragioni delle variazioni, rettifiche, raccordi tra bilanci, crediti e debiti, strumenti finanziari derivati, elenco dettagliato del g.a.p. e del perimetro di consolidamento.
La relazione sulla gestione descrive l’andamento complessivo del gruppo, i risultati raggiunti e le prospettive. L’organo di revisione verifica correttezza, coerenza con le norme e attendibilità dei dati.
Scadenze e sanzioni
Il bilancio consolidato enti locali deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo. I dati contabili devono essere trasmessi entro la data fissata nel regolamento dell’ente o, in assenza, entro il 20 luglio.
In caso di mancata approvazione o trasmissione alla BDAP entro 30 giorni dalla scadenza, si applica il blocco totale delle assunzioni. La Corte dei Conti riconosce responsabilità erariale in caso di violazioni. Tuttavia, sono ammesse assunzioni a tempo determinato legate al PNRR o per funzioni essenziali.
Bilancio consolidato enti locali e controllo di gestione
Il bilancio consolidato enti locali e il controllo di gestione sono strumenti complementari. Il primo fornisce una mappa completa delle risorse e degli impegni del g.a.p.; il secondo monitora le performance, consente interventi correttivi e migliora la coerenza tra obiettivi e risultati. Il gap tra bilanci individuali e realtà gestionale viene così colmato.
Nel Prospetto del Risultato di Amministrazione dell’ente, la voce “Fondo Perdita Società Partecipate” riflette le eventuali perdite delle partecipate, evidenziando il legame diretto tra performance del g.a.p. e salute finanziaria dell’ente locale.
Conclusioni
Il bilancio consolidato enti locali è un presidio imprescindibile per garantire trasparenza, responsabilità e visione strategica all’interno del g.a.p.. Solo con una corretta redazione, conoscenza della normativa e gestione del perimetro di consolidamento è possibile superare il gap tra singole entità e gruppo, rafforzando la capacità dell’ente locale di pianificare, controllare e governare.