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1 Marzo 2023

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto finanziario degli Enti Locali

Che cos’è il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale degli Enti Locali?

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, detto anche “predissesto”, è una procedura amministrativa generale adottata dagli enti locali con lo scopo di risanare le finanze per poter prevenire la condizione di dissesto finanziario.
La possibilità di aderire ad un piano di riequilibrio finanziario pluriennale è stata introdotta dal legislatore, all’interno del Testo unico degli Enti Locali, con l’art. 243-bis.
Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è finalizzato ad agevolare il recupero delle situazioni di deficit, che può essere causato da diversi fattori, del bilancio degli enti locali; il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è la prima opzione da considerare quando il normale periodo di riassorbimento del disavanzo di amministrazione non è sufficiente. È necessario fare un’attenta riflessione prima di scartare l’idea di ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale procedendo direttamente alla dichiarazione di dissesto finanziario.
Nel richiamo dell’ art. 243-bis del Testo Unico degli Enti locali infatti leggiamo “I comuni e le province per i quali anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”.
Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è caratterizzato dalla possibilità di prosecuzione dell’attività degli amministratori e dalla facoltà di scegliere quali azioni intraprendere per risanare la situazione, elementi che non sono invece presenti nella procedura di dissesto finanziario.

Come si avvia il ricorso piano di riequilibrio finanziario pluriennale negli Enti Locali?

Per avviare il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale è necessario fare riferimento ad una doppia procedura di approvazione di atti da parte del Consiglio Comunale.
In primo luogo, bisogna far riferimento all’art. 243-bis comma 1 in cui si afferma: “I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo”.
Successivamente il comma 2 del suddetto articolo prevede: “La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno.
Pertanto, inizialmente viene deliberata l’intenzione dell’ente locale di ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale e viene trasmessa ai soggetti individuati dalla norma entro cinque giorni dalla data di esecutività della delibera.
In seguito, riportando il comma 5 del medesimo articolo, si evince che: “Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario.

Cosa succede dopo che l’Ente Locale approva il piano di riequilibrio finanziario pluriennale?

Una volta che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale viene approvato in Consiglio Comunale dovrà essere trasmesso alla sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell’Interno entro dieci giorni dalla data dell’adozione della delibera (art. 243-quater, comma 1, TUEL).
Successivamente, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale potrà essere oggetto di eventuali richieste istruttorie alle quali bisognerà presentare risposta entro 30 giorni dalla ricezione (art. 243-quater, comma 2, TUEL).
In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, l’ente locale potrà presentare ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla notifica (art. 243-quater, comma 5, TUEL).
In caso di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, l’organo di revisione economico finanziario dovrà presentare semestralmente una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso (art. 243-quater, comma 6, TUEL).

Che cos’è il dissesto finanziario degli Enti Locali?

Si cita la definizione fornita dal Testo Unico degli Enti Locali all’art. 244: “Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’articolo 193, nonché con le modalità di cui all’articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
Si sottolinea nuovamente come l’adozione del dissesto finanziario non debba essere contemplata come prima ed unica soluzione per risanare le finanze di un ente locale ma occorre verificare se sia attuabile un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Come si dichiara il dissesto finanziario negli Enti Locali?

Per individuare i soggetti che hanno il compito di dichiarare il dissesto finanziario si cita l’art. 246 comma 1 del TUEL: “La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
Successivamente, all’interno dell’art 246 comma 2 del TUEL, vengono individuate le modalità di trasmissione della dichiarazione di dissesto finanziario degli enti locali: “La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.
La norma sopra riportata evidenzia la necessità di fornire, in allegato alla deliberazione di ricorso alla procedura di dissesto finanziario, una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziario. Si ritiene indispensabile fornire anche una relazione stilata dal Responsabile dei Servizi Finanziari che analizza le cause che hanno portato al dissesto finanziario.

Cosa succede dopo la dichiarazione di dissesto finanziario negli Enti Locali?

In seguito alla dichiarazione di dissesto finanziario da parte dell’ente locale si procede alla nomina dell’organo straordinario di liquidazione e all’avvio di un percorso amministrativo straordinario al fine di procedere all’accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256 del TUEL).
Viene quindi sostituita la componente politica eletta con un organismo tecnico nominato da soggetti terzi. Infatti, una volta dichiarato il dissesto finanziario, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, l’art 252 comma 4 prevede che: “L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale o dissesto finanziario?

Come spesso affermato durante l’articolo, è molto importante valutare l’adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima di dichiarare il dissesto finanziario.
Indubbiamente il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è la procedura più vantaggiosa poiché permette la conservazione di una identità dell’ente locale e una autonomia organizzativa contrariamente a quanto avviene durante un dissesto finanziario.

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