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29 Gennaio 2016

Finanziario – Pareggio di bilancio

Dal 1° gennaio 2016, addio al Patto di stabilità interno: è adesso in vigore il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale (cfr. art. 1, commi da 707 a 729, Legge di Stabilità 2016).

Soggetti a cui si applica il pareggio di bilancio:

  • tutti i Comuni, anche quelli istituiti a seguito di fusione dopo il 2011 (ma escluse le Unioni);
  • Province;
  • Città metropolitane;
  • Regioni.

Alcune indicazioni sul nuovo vincolo:

  • Occorre conseguire un saldo non negativo calcolato in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali.
  • Il saldo risultante è eventualmente modificabile con intervento della Regione.
  • Per l’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali bisogna tenere conto anche del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all’indebitamento.
  • Nel saldo non bisogna tenere conto né degli stanziamenti di spesa del fondo crediti di dubbia esigibilità, né dei fondi relativi ad accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il meccanismo degli scambi di spazi finanziari permane, ma risulta legato alle Regioni:

  • Le Regioni potranno autorizzare alcuni Enti Locali a peggiorare il proprio pareggio di bilancio in modo da finanziare impegni di spesa in conto capitale.
  • L’obiettivo complessivo a livello regionale sarà comunque garantito migliorando il saldo degli altri Enti Locali, nonché quello della Regione, per importi pari a quelli peggiorati dagli Enti di cui sopra.
  • In seguito alla cessione o all’acquisto degli spazi finanziari, gli Enti Locali interessati si vedranno riconoscere modifiche migliorative o peggiorative del saldo del pareggio nel biennio successivo.

I nuovi spazi regionali dovranno essere comunicati dagli enti entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre; sarà poi cura della Regione comunicare entro i successivi 15 giorni il saldo rideterminato. Nel prospetto dimostrativo 2016-2018 occorrerà tenere conto dei vecchi patti di solidarietà e di queste movimentazioni di spazi finanziari, con conseguenti effetti di riduzione o aumento del saldo a seconda che si siano verificati acquisti o cessioni di spazi finanziari.

Inoltre, qualora il fabbisogno di spazi finanziari non risulti interamente soddisfatto tramite l’aiuto regionale, è data facoltà agli enti locali di ricorrere allo scambio a livello nazionale (comunicando i relativi dati alla Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il 15 giugno). Tale operazione comporta, però, il peggioramento/miglioramento dell’obiettivo dei due anni successivi per il 50% dello spazio ricevuto/ceduto.

Sanzioni previste in caso di inadempimento alle regole sul pareggio di bilancio:

  • Impossibilità per l’ente di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo impegnato nell’anno precedente.
  • Riduzione del 30% dei compensi degli amministratori sulla base degli importi per indennità di funzione e gettoni di presenza al 30/6/2014.
  • Blocco totale delle assunzioni del personale.
  • Taglio dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

Sanzioni previste in caso di elusioni (dal 2016, le fattispecie elusive sono da accertarsi con riferimento alla corretta applicazione dei principi contabili ex DLgs. n. 118/2011):

  • Sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto di oneri fiscali e previdenziali, per il responsabile amministrativo individuato dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale.

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