A partire dal bilancio 2015, i Comuni dovranno predisporre un accantonamento per le perdite delle società partecipate (commi 551 e seguenti della Legge di Stabilità 2014). Il principio alla base di questa nuova disposizione è che le PA locali debbano essere responsabili per tali perdite, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
L’applicazione della normativa in oggetto sarà graduale nel triennio di transizione ed entrerà a pieno regime solo nel 2018.
L’entità dell’accantonamento è definito in modo variabile a seconda che la situazione di bilancio del 2014 sia in miglioramento o in peggioramento rispetto al risultato medio del triennio 2011-2013.
Se l’azienda è in perdita nel 2014 (a fronte di un utile nel triennio precedente) o se la perdita è aumentata nel 2014 rispetto al periodo precedente, il calcolo per determinare la quota di accantonamento è il seguente (cfr. lettera b), comma 552): l’accantonamento deve essere pari al 25% della perdita per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017.
Se l’azienda nel 2014 è in miglioramento rispetto al periodo precedente, il calcolo per determinare la quota di accantonamento è il seguente (cfr. lettera a), comma 552): si riduce del 25% l’ammontare della perdita nel 2014 e si calcola la somma da accantonare sottraendo a tale perdita ‘migliorata’ l’ammontare del risultato medio 2011-2013.
Fonte: Quotidiano Enti Locali