La possibilità che due coniugi risiedano in due immobili diversi fa sì che sorga l’interrogativo sull’ eventualità di poter fruire dell’esenzione IMU sull’abitazione principale per entrambi gli immobili (essendo per tutti e due la loro “ipotetica” abitazione principale). Sebbene non sia una situazione molto frequente, è comunque una casistica da tenere in considerazione e, per porre rimedio al quesito precedentemente citato, si è espressa la Cassazione.
Prima di entrare nel merito di quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione, ricordiamo cosa si intende per abitazione principale e quale agevolazione, o meglio esenzione, spetta al contribuente. Sempre con riferimento alla normativa IMU.
Quale immobile viene considerato abitazione principale ai fini IMU?
Ai fini IMU l’immobile considerato come abitazione principale è quello ove il proprietario risiede stabilmente con tutto il nucleo familiare. Dunque, è l’abitazione nella quale il proprietario, oltre alla residenza, vi ha fissato anche stabile dimora.
Cosa si interne per esenzione IMU sull’abitazione principale?
Per esenzione IMU sull’abitazione principale s’intende la possibilità di non essere soggetti al pagamento dell’imposta municipale propria sull’immobile principale (definito nel paragrafo precedente). Infatti, dal 2016, è prevista l’esenzione totale di tutto il tributo per l’abitazione principale e per la pertinenza (o per le pertinenze). L’esenzione è invece esclusa se l’immobile principale è una casa di lusso – catastalmente registrata con categoria A/8 e A/9).
Per pertinenze si intendono il box e la cantina (per la maggior parte dei casi), utilizzate congiuntamente all’immobile. Per ogni categoria catastale può essere riconosciuta solo una pertinenza, ovvero – un solo C/6, un solo C/2 e un solo C/7 (magazzino).
Normativa fiscale e normativa tributaria: cosa cambia?
Spesso accade che si vada a confondere l’aspetto fiscale da quello tributario. Per questa ragione specifichiamo brevemente la differenza tra l’esenzione IMU per l’abitazione principale in materia tributaria e l’agevolazione prima casa (bonus prima casa), per la normativa fiscale.
L’esenzione IMU è stata già definita e abbiamo quindi capito che essa ricade sull’immobile principale, ove risiede l’intero nucleo familiare e non sul singolo soggetto; pertanto, sembrerebbe scontato dichiarare che i coniugi (facenti parte appunto di un unico nucleo familiare) non possano fruire di esenzioni IMU su più di un immobile, proprio in virtù del criterio “della stabile dimora e residenza”.
Al contrario, in uno stesso nucleo familiare si possono avere contemporaneamente due abitazioni acquistate con il bonus prima casa – ovvero due prime case – in quanto l’agevolazione ricade sulla persona e non sul nucleo familiare.
Se la prima consiste in un’esenzione totale, protratta per tutti gli anni fino a che sussistano i requisiti, la seconda consiste in un notevole sconto di imposta fruibile al momento dell’atto d’acquisto (dunque l’agevolazione inizia e finisce in tale momento). Essa prevede uno sconto differente, oltre che a una base % già di per sé diversa, in base alla posizione giuridica dell’acquirente, ovvero:
- se la casa viene comprata da una società, si paga l’Iva al 4% e non al 10% o (in caso di immobile di lusso) al 22%;
- se la casa viene comprata da un privato, si paga l’imposta di registro al 2% anziché al 9%.
Ritornando alla normativa dei tributi locali rispondiamo al quesito cardine di questo articolo: due coniugi aventi residenza in due immobili diversi, possono fruire dell’esenzione prima casa su entrambi gli immobili?
Per rispondere al quesito occorre fare un distinguo tra due probabili scenari:
- coniugi residenti in due immobili siti in due comuni diversi;
- coniugi residenti in due immobili siti entrambi nello stesso comune.
Cominciamo esaminando la prima casistica.
Casistica dei coniugi residenti in due immobili siti in due comuni diversi
Può quindi accadere che, per esigenze personali o più facilmente lavorative, uno dei due coniugi lasci la dimora familiare e prenda residenza in un immobile (sempre di proprietà) sito in un altro comune.
Per mettere un punto alle questioni e alle diatribe che vedevano coinvolti enti locali e contribuenti si è espressa la Corte di Cassazione, accogliendo un ricorso emesso dalla RISCO S.r.l (Società riscossioni comunali) nei confronti di una contribuente (la quale rivendicava la possibilità di fruire dell’esenzione su entrambi gli immobili), stabilendo quanto segue:
“l’esenzione prevista per la casa principale dall’art.13, comma 2, d.l. n.201/2011, conv. dalla l. n.214/2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente”.
Detto in parole semplici la Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso in quanto non è rispettata la normativa IMU che disciplina l’esenzione sull’abitazione principale. Questo in virtù della mancanza di uno dei due requisiti fondamentali, ovvero che in tale abitazione dimorino e risiedano abitualmente il possessore e i componenti del suo nucleo familiare.
Infatti, se nella disciplina Ici il presupposto tale per cui si poteva definire l’immobile come abitazione principale fosse il mero possesso dello stesso, nella normativa IMU è ben evidente l’esistenza del secondo requisito. La normativa di riferimento, infatti, definisce l’abitazione principale come segue:
“per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
L’unico modo per scavalcare questa normativa è provare che tale sistemazione sia frutto di una separazione coniugale di fatto dei due coniugi, la quale comporterebbe inevitabilmente la divisione del nucleo familiare. Questa nuova situazione familiare deve necessariamente essere portata a conoscenza degli uffici comunali, per mezzo della dichiarazione IMU.
Possiamo quindi concludere che, al verificarsi di questa situazione, l’esenzione IMU sull’abitazione principale viene meno su entrambi gli immobili di proprietà dei coniugi e, come detto, l’unico modo per evitare tale conseguenza è quella di procedere ad una separazione di fatto. Ovviamente questa ipotesi risulta sconveniente nei casi in cui la scelta di dimorare in due comuni diversi nasce per motivi lavorativi, o comunque, non pertinenti l’unione matrimoniale.
Cosa si intende con separazione coniugale di fatto?
La separazione coniugale di fatto è a tutti gli effetti l’interruzione, da parte di uno o di entrambi i coniugi, della vita matrimoniale senza che sia intervenuto un provvedimento giudiziale che autorizzi la coppia a vivere separatamente. Vien da sé che, quando i due coniugi intraprendono l’iter della separazione di fatto, fissino la propria residenza e la propria dimora in abitazioni site in immobili diversi e di conseguenza “l’abitazione coniugale” non esiste più poiché lo stesso nucleo familiare si è sciolto. Gli ex coniugi formeranno quindi due nuclei familiari distinti i quali, ricordiamo, possono essere costituiti anche da una singola persona.
In questo caso vale dunque la tesi per la quale entrambi i contribuenti, ormai ex coniugi, potranno beneficiare dell’esenzione IMU sulle rispettive abitazioni principali.
Eccezione alla regola
Come accade per la maggior parte delle norme, vi è sempre un’eccezione alla regola o, come in questo caso, un requisito inattaccabile dal punto di vista normativo, il quale impedisce l’applicazione della disposizione, anche in assenza della separazione di fatto.
Il requisito in questione è lo spostamento di residenza in un comune diverso avvenuto per motivi lavorativi. In questo caso, anche se non avviene la separazione di fatto, l’agevolazione per l’abitazione principale è fruibile su uno dei due immobili (ragionevolmente su quello “originario”) in quanto la motivazione che sta alla base della diversa residenza è la lontananza geografica del posto di lavoro. In questo caso non è previsto alcun obbligo dichiarativo per i coniugi, i quali dovranno, però, provvedere a dimostrare la sussistenza della causa lavorativa nel momento in cui l’Ente dovesse presentare richiesta mediante attività di accertamento
In ultimo esaminiamo le conseguenze normative previste per i coniugi che risiedono in due immobili siti entrambi nello stesso comune.
Casistica dei coniugi aventi residenza in due immobili siti nello stesso comune
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, ma situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. È il contribuente a dover indicare mediante dichiarazione IMU, quale delle due unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste.
di Denise Di Fiore