naviga tra gli articoli
esenzione imu
imu
tributi
Condividi l'articolo
13 Aprile 2022

Ex casa coniugale: coniuge assegnatario e genitore affidatario

La casa coniugale è l’abitazione principale del nucleo familiare e dunque, in quanto tale, rende esenti dal pagamento dell’IMU i soggetti passivi di imposta. Ciò è legato ai requisiti imposti dalla normativa che disciplina l’abitazione principale, ovvero, per citarne uno, quello che la impone come dimora abituale dell’intero nucleo familiare, se non per motivi specifici e straordinari quali la salute o il lavoro. Infatti, come si può leggere nel nostro precedente articolo inerente alla fattispecie dei due coniugi residenti in due immobili diversi, quando uno dei due si allontana dalla casa coniugale fa sì che venga meno il diritto di fruire dell’esenzione per abitazione principale. La situazione sopra descritta è risolvibile, evitando quindi l’assoggettamento dell’immobile al tributo, tramite la procedura della separazione legale, la quale scioglie il nucleo familiare e quindi, anche se in un primo momento fa venir meno i requisiti per l’esenzione IMU da abitazione principale, fa sì che sorgano i presupposti che porteranno all’assegnazione della ex casa coniugale a uno dei due coniugi, ovvero al coniuge assegnatario.

È proprio la procedura della separazione legale a far nascere l’esigenza di normare, in termini di soggetto passivo IMU, l’allontanamento di uno degli ex coniugi dalla casa coniugale.

Normativa in vigore prima del 2020

Prima dell’avvento della Nuova IMU, L. 160/2019, la normativa che disciplinava la sorte di tutti i soggetti legati alla ex casa coniugale metteva in luce la figura del coniuge assegnatario.

Occorre mettere in evidenza i diversi scenari possibili, i quali possono ovviamente, almeno per coppia, coesistere:

  • casa di proprietà di un solo coniuge;
  • casa di proprietà di entrambi i coniugi;
  • coniugi con figli;
  • coniugi senza figli.

Casa di proprietà di un solo coniuge

Esaminando la prima situazione possiamo dichiarare che, fino al momento della separazione legale, l’unico soggetto passivo dell’IMU fosse il coniuge proprietario dell’ex casa coniugale, ricordandoci però che lo stesso godeva di esenzione proprio in virtù dell’agevolazione prima casa. Poniamo il caso che il proprietario sia il coniuge A e che, post separazione, l’immobile venga assegnato dal Giudice al coniuge B. Sul punto è opportuno chiarire che tale decisione del Giudice non è assolutamente suscettibile di valutazione da parte del Comune, il quale quindi non potrà far valere decisione diverse tramite proprio provvedimento.

Post assegnazione dell’immobile l’ex coniuge A non sarà più il soggetto passibile di IMU, in quanto proprio per volontà del Giudice, l’ex coniuge B gode di un diritto reale di abitazione che la rende l’unico soggetto passivo dell’IMU. Ma attenzione, pur essendo l’ex coniuge B l’unico soggetto passivo IMU, la stessa non sarà comunque versata in quanto anche l’assegnataria è esente dal tributo grazie all’assimilazione ad abitazione principale della casa in oggetto. Quanto detto è vero a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata l’ex casa coniugale.

È importante sottolineare come, nonostante sia proprietario al 100%, l’ex coniuge A non debba considerare l’ex casa coniugale come seconda casa, in quanto nudo proprietario e quindi non sarà nemmeno tenuto a inserirlo nella dichiarazione dei redditi.

Casa di proprietà di entrambi i coniugi

In questo caso, l’unico cambiamento è legato alla percentuale di proprietà del coniuge non assegnatario, la quale coinciderà con la nascita della nuda proprietà sull’ex casa coniugale. Il soggetto passibile di IMU rimane sempre e solo il coniuge assegnatario.

La maggiore differenza di trattamento, da parte del Giudice, nasce dalla presenza o dall’assenza di figli.

Coniugi con figli

In caso di immobile di proprietà dell’ex coniuge A, solo la presenza di figli può sancire in modo sbrigativo e lineare l’assegnazione dell’ex casa coniugale al coniuge B. Al raggiungimento della maggiore età dei figli, il diritto di abitazione non decade fino a che questi non risultino economicamente autonomi e di conseguenza non più a carico del genitore affidatario.

Coniugi senza figli

In assenza di figli, invece, a meno che non ci si trovi di fronte a situazioni economiche disastrose, l’ex casa coniugale torna nel pieno possesso dell’unico proprietario. In caso, invece, di proprietà condivisa, saranno gli avvocati a trovare un accordo equo tra le parti. Può succedere che si opti per la vendita della casa, con la successiva divisione pro quota del ricavato.

Cosa accade in caso di proprietà di terzi?

Può accadere che i coniugi prendano residenza in un immobile di proprietà di soggetti terzi, facilmente dei genitori. Nel momento in cui avviene la separazione legale e che quindi si verifica la situazione prima espressa dove l’ex coniuge B viene indicata dal Giudice come coniuge assegnatario, accade che quest’ultima si ritroverà a disporre di un diritto reale di abitazione su un immobile di proprietà, per esempio, dell’ex suocera. Anche in questo caso o meglio, anche in tutti i casi ove i soggetti proprietari siano soggetti terzi ai due ex coniugi, l’unico soggetto passibile di imposta è l’ex coniuge B, il coniuge assegnatario. Ciò è anche desumibile dal fatto che, ad eccezione del coniuge designato, nessun altro potrà disporre dell’immobile.

Perdita del diritto di abitazione

In caso di figli, l’ex coniuge rimarrà assegnatario dell’ex casa coniugale fino a quando essi vi abiteranno o saranno economicamente autosufficienti. Il coniuge assegnatario, indipendentemente dalla presenza di figli, nel caso in cui contragga un nuovo matrimonio, o una convivenza, va incontro a una revoca dell’assegnazione, stessa cosa nel caso in cui non ci abiti più stabilmente.

Normativa in vigore post avvento della Nuova IMU

La Nuova IMU riprende la normativa precedente allargando i suoi effetti e includendo l’assimilazione ad abitazione principale anche per le coppie “more uxorio” – ovvero le coppie formate da due persone che vivono insieme come se fossero una famiglia, pur non essendo sposati. Viene quindi sostituita la figura del coniuge assegnatario con quella del genitore affidatario dei figli, evidenziando come, in assenza di matrimonio e di figli, non si pone neanche la domanda circa la destinazione della casa fino a quel momento utilizzata come dimora familiare.

Preciso in ultimo che la disciplina IMU si applica a tutti i Comuni italiani, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano. Segnalo inoltre che vi è un’eccezione circa l’impossibilità da parte di altre amministrazioni di regolamentare diversamente da quanto prevede la norma, ovvero, la regione del Friuli-Venezia Giulia potrà applicare la normativa Nazionale finché non interverrà, eventualmente, con propria potestà legislativa.

Articoli correlati

Scorri i documenti