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13 Novembre 2015

Personale – Attività lavorative extra non autorizzate

La normativa prevede l’applicazione ai dipendenti pubblici di un principio di esclusività della prestazione lavorativa: ciò implica che essi non possono intrattenere altri rapporti di lavoro, eccezion fatta per i casi esplicitamente previsti dalla normativa stesso oppure previa formale autorizzazione da parte dell’Ente datore di lavoro.

Nel caso in cui un dipendente pubblico svolga attività lavorative per altri soggetti senza apposita autorizzazione, sono previste sia misure disciplinari sia una sanzione. Le prime possono comportare anche il licenziamento senza preavviso; la seconda consiste, invece, nell’obbligo di versare al fondo per la contrattazione decentrata dell’Ente tutti gli emolumenti ricevuti in virtù dell’attività lavorativa extra (Corte dei Conti, sezione di appello della Sicilia, sentenza n. 210/2015).

Nel caso specifico in questione, i giudici hanno ritenuto la condotta dell’imputato come dolosa (e non gravemente colposa) in considerazione dei seguenti fattori: l’attività extra è stata svolta per lungo tempo ed era preesistente all’atto dell’assunzione presso la PA, momento in cui peraltro il dipendente aveva espressamente dichiarato la non sussistenza di condizioni di incompatibilità.

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