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1 Febbraio 2016

Personale – Parere preventivo dei revisori per delibera di programmazione di fabbisogno di personale

La Corte dei Conti, sezione controllo per la Lombardia, puntualizza che in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell’organo di revisione in merito; la mancanza di quest’ultimo, infatti, ha come conseguenza l’illegittimità dell’atto adottato (deliberazione n. 461/2015).

Il controllo messo in atto attraverso il parere dell’organo di revisione ha il duplice intento di:

  • verificare il rispetto della disciplina in tema di contenimento della spesa di personale;
  • fornire una valutazione tecnica autonoma a supporto dell’ente locale.

In caso di assenza del parere, non è possibile sanare l’atto viziato con un’acquisizione ex post; è necessario, invece, che l’ente faccia ricorso all’istituto della convalida. La delibera non corredata dal parere non è, tuttavia, da considerarsi nulla: tale condizione vizia l’atto rendendolo annullabile ma non lo rende nullo in automatico.

Inoltre, la mancanza del parere dei revisori non è da sola elemento sufficiente a rendere nulle le eventuali assunzioni effettuate (a meno che l’assunzione non sia in contrasto con la disciplina relativa alla riduzione delle spese di personale).

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