La Corte dei Conti, sezione controllo per la Lombardia, puntualizza che in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell’organo di revisione in merito; la mancanza di quest’ultimo, infatti, ha come conseguenza l’illegittimità dell’atto adottato (deliberazione n. 461/2015).
Il controllo messo in atto attraverso il parere dell’organo di revisione ha il duplice intento di:
- verificare il rispetto della disciplina in tema di contenimento della spesa di personale;
- fornire una valutazione tecnica autonoma a supporto dell’ente locale.
In caso di assenza del parere, non è possibile sanare l’atto viziato con un’acquisizione ex post; è necessario, invece, che l’ente faccia ricorso all’istituto della convalida. La delibera non corredata dal parere non è, tuttavia, da considerarsi nulla: tale condizione vizia l’atto rendendolo annullabile ma non lo rende nullo in automatico.
Inoltre, la mancanza del parere dei revisori non è da sola elemento sufficiente a rendere nulle le eventuali assunzioni effettuate (a meno che l’assunzione non sia in contrasto con la disciplina relativa alla riduzione delle spese di personale).