La Corte dei Conti del Lazio ha dato risposta a due quesiti in materia di rimborso forfettario spettante agli avvocati per sentenze successive al 3/4/2014:
1) se in caso di soccombenza, con condanna dell’Ente a pagare le spese di giudizio, ove il Giudice si limiti a liquidare le stesse con la formula «condanna parte soccombente alle spese di giudizio, liquidate in … oltre Iva e Cpa», sia dovuto anche il rimborso spese delle spese forfettarie ex articolo 13, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e in quale misura;
2) se detto rimborso forfettario, debba formare oggetto di formale riconoscimento di debito, ex articolo 194, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), da parte del competente Consiglio comunale unitamente alla sentenza di condanna esecutiva, o se possa procedersi al pagamento di tale rimborso, mediante determinazione di impegno e successiva liquidazione, ex articolo 183 e 184 Tuel.
In riferimento al primo quesito (nonostante la richiesta di parere sia stata giudicata inammissibile) la Corte ha sottolineato due punti:
- il previgente sistema tariffario riconosceva al rimborso spese forfettarie la natura di credito che conseguiva per legge (e dunque, spettante anche se non richiesto con specifica domanda);
- l’art. 2, comma 2 del DM n. 55/2014 prevede che “oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”.
Dunque, sulla base di quanto sopra riportato, il rimborso è sempre dovuto e deve essere di valore compreso tra l’1% e il 15% del compenso da liquidare.
In riferimento al secondo quesito la Corte dichiara che “ove dovuto, procedimento di rimborso segue le ordinarie regole giuscontabili dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento ovvero del riconoscimento di debito. All’assunzione dell’impegno di spesa segue, ai sensi degli artt. 183 e 184 TUEL, la liquidazione a valere sul fondo rischi e oneri, laddove istituito, o su capitolo di spesa nei limiti degli stanziamenti autorizzati (art. 191 TUEL). In corso di esercizio, tale procedura può essere accompagnata da una variazione di bilancio volta a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 TUEL). Nelle ipotesi in cui nell’anno di competenza finanziaria non sia stata attivata la procedura di spesa ordinaria, l’unico modo di ricondurre il debito nella contabilità dell’ente (con effetto vincolante per l’amministrazione) è avviare nei casi eccezionali ivi tipicamente indicati la procedura del ricoscimento di debito, ex art. 194 TUEL. L’assunzione del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs 267/00, esula dalla regolare procedura di spesa, per il pagamento di somme accertate con sentenza di condanna esecutiva”.
Parere della Corte dei Conti del Lazio n. 110/2015