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15 Marzo 2023

La revisione infra-periodo del PEF – come e quando farla

Il 2019 è l’anno in cui ha inizio l’applicazione del nuovo modello di Piano Economico Finanziario per la definizione delle tariffe TARI, elaborato e regolamentato da ARERA attraverso i principi del Metodo Tariffario Rifiuti, il quale determina un cambio importante di metodologia ed impostazione rispetto al passato. In questo articolo vedremo gli aspetti principali in tema di revisione infra-periodo del modello.

Cos’è il Piano Economico Finanziario?

Il Piano Economico Finanziario, d’ora in avanti PEF, è uno schema che permette la rilevazione dei costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Prima del 2019 la determinazione delle tariffe era definita da una modellazione che si basava sulla valorizzazione di uno schema di costi e ricavi. Questo è stato modificato da ARERA attraverso la delibera n. 443 del 2019, che ha rielaborato il vecchio modello in uno nuovo, chiamato “Metodo Tariffario Rifiuti” (abbreviato MTR) per il calcolo dei costi efficienti. Anche il perimetro del servizio, ovvero i costi che possono essere inclusi nello schema di calcolo, è stato modificato e rinnovato rispetto alla metodologia precedente. Il nuovo piano ha stravolto operativamente l’iter di definizione delle tariffe, costringendo i Comuni ad affrontare la regolazione di ARERA attraverso l’applicazione di una rendicontazione analitica, che spesso potrebbe non essere presente negli Enti e che, come vedremo, rende ostica anche la gestione di casi particolari o di eventuali criticità, come la revisione stessa del PEF.

La criticità nella procedura di aggiornamento

Il PEF quadriennale permette una programmazione che parte dal 2022 e si esaurisce nel 2025. Tenendo come fisso il principio secondo cui la base di calcolo del piano siano i costi relativi all’annualità a-2, sorge spontaneo un dubbio se si guarda all’arco temporale della programmazione del PEF. Nella modellazione delle prime due annualità non abbiamo problemi, in quanto per il 2022 si utilizza come base il 2020 e, conseguentemente, per il 2023 si parte dal 2021.

Il modello PEF richiede la compilazione delle schede di bilancio solo ed esclusivamente in riferimento alle annualità 2020 e 2021, quindi ne consegue che, quanto risulta come pianificazione sulle ultime due annualità, non sia altro che una pura ipotesi basata sull’indicizzazione e inflazione dei dati 20/21. Per questo motivo l’Autorità fissa tra il 2023 e il 2024 quello che viene chiamato “aggiornamento biennale”, ossia un metodo di revisione con il quale l’E.T.C. dovrà necessariamente riaprire i modelli di programmazione del PEF per poter sostituire o integrare le nuove basi di calcolo (2022 e 2023), al fine di ottenere una modellazione per le ultime due annualità non più ipotetica, ma certa e definita.

Tuttavia, sussistono alcuni problemi di natura tecnica su cui non si può proprio soprassedere.

Si rimanda all’articolo “La revisione infra-periodo del PEF – criticità e problematiche di una procedura inesistente” per un rapido riepilogo delle criticità nelle modalità di elaborazione.

Gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 2022, tuttavia, non permettono una risoluzione tecnica così semplice. In tutta Italia si sono verificati incrementi dei corrispettivi su richiesta dei gestori che minano gli equilibri economico finanziari della maggior parte delle gestioni. Una mancata possibilità di intervento in revisione non permette di allineare il costo del servizio nel PEF con le entrate TARI, con conseguenze che potrebbero risultare senza alcun dubbio catastrofiche.

Come e quando farla?

Sebbene la delibera 363/2021 richiami la possibilità di una revisione “infra-periodo” del PEF, presentabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio se ritenuto necessario dall’E.T.C. al verificarsi di cause straordinarie che possono pregiudicare gli obiettivi del piano stesso, non viene data una spiegazione tecnica di come questa revisione può essere messa in atto.

Si potrebbe quindi pensare ad una valorizzazione nelle componenti di scostamento generate dal confronto della tariffazione imputata nell’anno stesso con il costo a consuntivo del servizio rilevato per la medesima annualità, in quanto la natura stessa di queste componenti rispecchia per certi versi la casistica in oggetto d’esame. Tuttavia, in questo modo si tratterebbero i costi in maniera aggregata, non dando quindi una corretta rappresentazione della natura della maggiorazione stessa e quindi fornendo una revisione solo sul valore complessivo del PEF.

Un incremento diretto sulle schede di bilancio risulterebbe ancor più scorretto e dannoso in quanto le maggiorazioni di costo hanno vita nel 2022 e quindi sarebbe insensato andare in revisione toccando i dati di bilancio, che come ben sappiamo sono due anni retroattivi nella procedura di elaborazione del PEF.

Come possiamo dare rilevanza di un’eventuale revisione nel modello, evitando errori e confusione?

Iniziamo indicando che, nel caso in cui si rilevino aumenti di costo in competenza alle annualità 2022-2023, l’Autorità prevede una revisione infra-periodo solo ed esclusivamente nel caso in cui tali maggiorazioni facciano riferimento al mantenimento degli standard di servizio oppure in situazioni critiche di gestione delle attività (art. 4.7 delibera 363/2021/R/rif).

A seguito del corso tenuto da fondazione IFEL, con titolo “La Regolazione sui rifiuti urbani – Guida alla predisposizione del PEF secondo il MTR-2 ARERA”, in collaborazione con ANCI, viene definita una linea guida per la gestione della procedura di revisione del PEF per l’annualità 2023.

Elenchiamo quindi le casistiche di riferimento che possono portare alla revisione dei modelli.

  1. Avvicendamento gestionale, ossia il cambio del gestore nelle annualità oggetto di applicazione della tariffa.
  2. Squilibrio economico-finanziario, riconducibile allo spropositato aumento dei costi per i conferimenti (CTS e CTR), come ad esempio la chiusura di un centro per il conferimento con conseguente aumento del costo di trasporto per procedere con i conferimenti lontano dal territorio.
  3. Passaggio da TARI tributo a tariffa corrispettiva.
  4. Intensa variazione dei livelli di qualità.

Ne risulta che l’eventuale maggiorazione di costo definita dalla crisi energetica, non viene riconosciuta da ARERA come casistica per la revisione del modello PEF, intendendo che questa sia eventuale rischio d’impresa per il gestore. Questa condizione può essere sensata nel caso in cui l’affidamento del servizio al gestore si muova attraverso forme di concessione o partenariato, essendo questa tipologia contrattuale molto incentrata sull’allocazione del rischio operativo e di gestione in capo all’operatore economico. Tuttavia, nel caso in cui l’affidamento ricada in casistiche più restrittive, quali l’appalto o l’affidamento in house, allora non si può a tutti gli effetti parlare di rischio d’impresa.

Qualora si verifichi una delle possibilità sopra elencate, il modello viene riaperto e la maggiorazione di costo viene inserita in forma aggregata all’interno della componente COI di competenza del 2023. Si ipotizza una modifica agli indici PG e QL solo nel caso in cui si verifichino i casi dei punti c) e d), ed eventualmente a) se la variazione di gestore prevede miglioramenti qualitativi.

In tutti gli altri casi, la gestione della maggiorazione sarà oggetto della valorizzazione del PEF nelle annualità 2024-2025.

Conclusioni

Quanto abbiamo appena visto conferma una modalità di revisione del PEF che sfrutta le componenti COI per eventuali maggiorazioni collegate solo ed esclusivamente a costi che potrebbero essere ricondotti nel perimetro della qualità dei servizi.

Come avevamo già analizzato nel precedente articolo, la procedura di revisione così ipotizzata manca di tutta quella separazione in competenza dei costi tanto cara agli schemi di compilazione, tuttavia, sembra essere l’unica possibilità a disposizione degli E.T.C. qualora si presenti la necessità di adeguamento della pianificazione.

Problemi come il tasso di inflazione non aggiornato e l’aumento dei costi dell’energia generati dalla crisi ucraina non vengono trattati seppur di primaria importanza, bensì rimandati all’aggiornamento biennale, nella speranza che le gestioni nel 2023 riescano a trovare un modo per andare avanti.

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