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8 Febbraio 2023

La revisione infra-periodo del PEF – criticità e problematiche di una procedura inesistente

Il 2019 è l’anno in cui ha inizio l’applicazione del nuovo modello di Piano Economico Finanziario per la definizione delle tariffe TARI, elaborato e regolamentato da ARERA attraverso i principi del Metodo Tariffario Rifiuti, il quale determina un cambio importante di metodologia ed impostazione rispetto al passato. In questo articolo vedremo gli aspetti principali in tema di revisione infra-periodo del modello.

Cos’è il Piano Economico Finanziario?

Il Piano Economico Finanziario, d’ora in avanti PEF, è uno schema che permette la rilevazione dei costi efficienti del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Prima del 2019 la determinazione delle tariffe era definita da una modellazione che si basava sulla valorizzazione di uno schema di costi e ricavi. Questo è stato modificato da ARERA attraverso la delibera n. 443 del 2019, che ha rielaborato il vecchio modello in uno nuovo, chiamato “Metodo Tariffario Rifiuti” (abbreviato MTR) per il calcolo dei costi efficienti. Anche il perimetro del servizio, ovvero i costi che possono essere inclusi nello schema di calcolo, è stato modificato e rinnovato rispetto alla metodologia precedente. Il nuovo piano ha stravolto operativamente l’iter di definizione delle tariffe, costringendo i Comuni ad affrontare la regolazione di ARERA attraverso l’applicazione di una rendicontazione analitica, che spesso potrebbe non essere presente negli Enti e che, come vedremo, rende ostica anche la gestione di casi particolari o eventuali criticità, come la revisione stessa del PEF.

Cos’è ARERA?

ARERA, acronimo che indentifica l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e i rifiuti, è un organismo indipendente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. L’Autorità inizialmente aveva competenza di gestione limitata ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi, tra cui la legge di bilancio 2018, con la quale è stata affidata anche la regolazione e il controllo del ciclo rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

La criticità nella procedura di aggiornamento

Il modello PEF quadriennale permette una programmazione che parte dal 2022 e si esaurisce nel 2025. Tenendo come fisso il principio secondo cui la base di calcolo del piano siano i costi relativi all’annualità a-2.

Sorge spontaneo un dubbio se si guarda all’arco temporale della programmazione del PEF. Nella modellazione delle prime due annualità non abbiamo problemi, in quanto per il 2022 si utilizza come base il 2020 e, conseguentemente, per il 2023 si parte dal 2021. Ma le annualità 2024 e 2025, come posso pianificarle se ancora non ho a disposizione i dati consuntivi del 2022 e il 2023 è appena iniziato?

Come abbiamo visto il modello PEF richiede la compilazione delle schede di bilancio solo ed esclusivamente in riferimento alle annualità 2020 e 2021, quindi ne consegue che, quanto risulta come pianificazione sulle ultime due annualità, non sia altro che una pura ipotesi basata indicizzando e inflazionando i dati 20/21. Per questo motivo l’Autorità fissa tra il 2023 e il 2024 quello che viene chiamato “aggiornamento biennale”, ossia un metodo di revisione con il quale l’E.T.C. dovrà necessariamente riaprire i modelli di programmazione del PEF per poter sostituire o integrare le nuove basi di calcolo (2022 e 2023), al fine di ottenere una modellazione per le ultime due annualità non più ipotetica, ma certa e definita.

Tuttavia, sussistono alcuni problemi di natura tecnica su cui non si può proprio soprassedere.

In primo luogo, si ha una criticità in merito alla corretta valorizzazione degli indici dell’inflazione con il quale il modello PEF attualizza i propri calcoli. Il valore inserito nel modello ad oggi è stato calcolato sulla base di valori di partenza rilevati dai bilanci dei gestori nelle annualità 2020 e 2021 e, in seguito, questi sono stati rimodulati sulla base dell’indice rpi per la definizione del limite alla crescita. Questo meccanismo viene descritto dall’Allegato 1 alla delibera 363/2021, ossia proprio l’MTR-2. L’Allegato specifica inoltre che, l’inflazione sarebbe stata applicata solo sulla programmazione del PEF nel 2022, mentre, per le annualità successive, si sarebbe considerata nulla, in attesa dell’aggiornamento biennale con il quale ARERA stessa avrebbe fornito una pubblicazione dei tassi al fine di poter procedere con la predisposizione tariffaria per le ultime due annualità.

Gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 2022, tuttavia, non permettono una risoluzione tecnica così semplice. In tutta Italia si sono verificati incrementi dei corrispettivi su richiesta dei gestori che minano gli equilibri economico finanziari della maggior parte delle gestioni. Una mancata possibilità di intervento in revisione sulle pianificazioni non permette di allineare il costo del servizio pianificato nel PEF con le entrate TARI, con conseguenze che potrebbero risultare senza alcun dubbio catastrofiche.

Come procedere?

Sebbene la delibera 363/2021 richiami la possibilità di una revisione “infra-periodo” del PEF, presentabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio se ritenuto necessario dell’E.T.C. al verificarsi di cause straordinarie che possono pregiudicare gli obiettivi del piano stesso, non viene data una spiegazione tecnica di come questa revisione può essere messa in atto.

Alcuni hanno pensato di generare un costo che valorizzi la revisione, da inserire nelle componenti previsionali per gli adeguamenti della qualità ma, chiaramente, non risulta essere una strada corretta in quanto non si avrebbe la verifica del criterio di competenza nell’aggregazione di costi di natura diversa. Un incremento diretto sulle schede di bilancio risulterebbe ancor più scorretto e dannoso in quanto le maggiorazioni di costo hanno vita nel 2022 e quindi sarebbe insensato andare in revisione toccando i dati di bilancio, che come ben sappiamo sono due anni retroattivi nella procedura di elaborazione del PEF.

Si potrebbe quindi pensare ad una valorizzazione nelle componenti di scostamento generate dal confronto della tariffazione imputata nell’anno stesso e il costo, in quanto la natura stessa di queste componenti rispecchiano per certi versi la casistica in oggetto d’esame, anche se tali in questo modo si tratterebbero i costi in maniera aggregata, non dando quindi una corretta rappresentazione della natura della maggiorazione stessa e quindi fornendo una revisione solo sul valore complessivo del PEF.

Conclusioni

Il PEF secondo principi ARERA è sicuramente un ottimo strumento di pianificazione e se utilizzato correttamente può ottenere un alto livello di precisione e congruità con quelli che sono gli obiettivi prefissati dalle varie Amministrazioni per la gestione della Tassa Rifiuti che, come è sempre bene ricordare, rappresenta una delle principali entrate del Comune e pertanto non può essere assolutamente gestita con sufficienza. Occorre però rilevare come questo strumento debba essere costantemente monitorato e testato a seconda delle varie tipologie di gestione e soprattutto aggiornato al fine di tenere il passo con gli avvenimenti con cui tutti (e non solo gli Enti Pubblici) devo scontrarsi quotidianamente. Problemi come il tasso di inflazione e l’aumento dei costi dell’energia generati dalla crisi ucraina non possono non essere considerati, e in questi casi l’Autorità deve essere fulminea nell’adeguamento degli strumenti forniti per evitare grosse criticità e permettendo una rapida revisione del PEF in adeguamento alle necessità del caso. Questo purtroppo non sempre si verifica, rendendo più complesso il lavoro degli esperti che si ritrovano a gestire situazioni non semplici, in cui il rischio è quello di non assicurare il servizio, con un chiaro risvolto sulla cittadinanza.

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