È stato prorogato al 30 giugno 2015:
– il termine entro cui la società Equitalia, nonché le s.p.a. dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia s.p.a, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione (spontanea e coattiva) delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate;
– il termine fino al quale le società cessionarie di rami d’azienda relativi ad attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attività;
– il termine fino al quale le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono gestite dalla ex-Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate;
– il termine a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l’attività di riscossione (spontanea o coattiva) delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.