Due delibere della Corte dei Conti (n. 2/2016 del Friuli e n. 56/2015 della Lombardia) intervengono a confermare un’interpretazione già consolidata dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell’Interno: il carico di lavoro e responsabilità aggiuntivi dei segretari di Comuni in convenzione comportano una maggiorazione del trattamento economico secondo quanto disposto dal contratto nazionale del 2001, ma il calcolo della popolazione deve essere effettuato in riferimento esclusivamente al numero degli abitanti del Comune capofila. È sulla base di quest’ultimo dato, infatti, che deve essere determinato il trattamento economico in godimento, a cui deve essere applicata la maggiorazione del 25%.
Ciò può comportare anche una reformatio in peius del trattamento economico in godimento, eventualità resa possibile dall’abrogazione del rispettivo divieto, contenuto nei DPR n. 3/1957 e 537/1993, ad opera dell’art. 1, comma 458 della Legge di Stabilità 2014.