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7 Marzo 2016

Tributi – Piattaforme petrolifere imponibilità ICI/IMU

La sentenza n. 3618/2016 della Cassazione risolve i dubbi sull’assoggettabilità a ICI/IMU delle piattaforme petrolifere. Ecco gli elementi portati a supporto dai giudici per motivare la sentenza:

  • 1, comma 2, DLgs. n. 504/92: “Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”.
  • 1, RDL n. 652/39: “È disposta in tutto il Regno l’esecuzione a cura dello Stato dell’accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo scopo di: 1) accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita; 2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano”.
  • 4, RDL n. 652/39: “Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo”.
  • 5, DLgs. n. 504/92: “Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i seguenti coefficienti aggiornati [ogni anno] con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.

Dunque, basandosi sulla normativa di cui sopra, i giudici hanno stabilito che:

  • Le piattaforme petrolifere, in quanto fabbricati “stabilmente assicurati al suolo” demaniale marino, sono soggette alla tassazione ICI/IMU e devono essere accatastate.
  • Soggetto passivo del tributo è il concessionario della singola piattaforma.
  • Anche qualora le piattaforme non fossero accatastate, essendo classificabili nella categoria D, devono seguire le direttive stabilite dalla legge per gli immobili non accatastati di tale categoria.
  • Agli enti locali viene riconosciuta una potestà sul mare territoriale per una distanza di 12 miglia marine.

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