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18 Dicembre 2013

Tributi – TARES e box auto

L’applicazione della TARES sulle utenze domestiche, ovvero sugli immobili destinati esclusivamente all’abitazione con le relative pertinenze, viene calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare e alla metratura dell’abitazione e delle pertinenze.

La quota fissa si applica alla superficie dei locali abitativi e dei locali che ne costituiscono la relativa pertinenza, sulla base di tariffe fissate per le unità di superficie.

La quota variabile è determinata invece in relazione al numero degli occupanti.

In merito all’applicazione della parte variabile della tariffa ai locali di pertinenza delle abitazioni, l’art. 5 del dpr 27/4/1999, n.158 stabilisce che per le utenze domestiche la tariffa debba essere calcolata considerando sia la parte fissa che la parte variabile.

Non è quindi assolutamente sostenibile, in quanto non previsto dalla normativa, che nella commisurazione della tariffa per box e locali di pertinenza venga considerata la sola parte fissa, in quanto la normativa non opera alcuna distinzione tra superfici dei locali abitativi e quelle dei locali di pertinenza, che vengono considerate nel loro insieme come superfici ascrivibili a “Utenza Domestica”.

Come “Utenza Non Domestica” si considerano invece le superfici dei locali destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e altre attività produttive in genere. Anche per le utenze non domestiche l’art. 6 del dpr 27/4/1999, n.158 stabilisce che la tariffa sia anch’essa composta da una parte fissa e da una variabile.

In conclusione quindi la normativa non prevede che ci sia una categoria di locali per i quali debba essere calcolata una tariffa che consideri solo la sua parte fissa.

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