In allegato al rendiconto 2015, gli enti devono presentare una relazione che illustri gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra gli enti stessi e i loro organismi partecipati/controllati.
L’obbligo di verifica e di predisposizione della relazione è a carico tanto dell’organo di revisione dell’ente territoriale, quanto dell’organo di revisione degli organismi partecipati/controllati.
I soggetti interessati dalla normativa (art. 11, comma 6, lettera j, DLgs. n. 118/2011) sono quelli componenti il “gruppo amministrazione pubblica” così come individuati dal principio applicato del bilancio consolidato.
Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di verifica, emergano discordanze tra i conti dell’ente territoriale e quelli del soggetto partecipato, occorre che entro il termine dell’esercizio finanziario in corso l’ente locale si adoperi per riconciliare le partite debitorie e creditorie.