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7 Aprile 2016

Revisori – Verifica della copertura dei disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario

L’art. 4 del DM 2 aprile 2015 prevede che “in sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell’approvazione del consuntivo 2014”.

Il disavanzo da prendere in considerazione in sede di verifica consiste:

  • nell’importo negativo del risultato disponibile a seguito del riaccertamento (nel caso in cui il consuntivo 2014 si sia chiuso con avanzo di amministrazione);
  • nel maggior disavanzo risultante a seguito del riaccertamento (nel caso in cui il rendiconto 2014 si fosse già chiuso con esito negativo).

La verifica in commento può avere tre esiti:

  • positivo, nel caso in cui si sia verificato il riassorbimento del disavanzo;
  • negativo, nel caso in cui non si sia provveduto al recupero della quota 2015;
  • ulteriormente negativo, nel caso in cui il disavanzo sia aumentato nel corso del 2015.

Nel primo caso, le successive quote del piano dovranno essere inserite in ogni annualità del bilancio 2016-2018.

Nel secondo caso, la quota non recuperata dovrà essere applicata interamente alla prima annualità del bilancio 2016-2018 e le successive quote del piano dovranno essere inserite in ogni annualità del bilancio 2016-2018.

Nel terzo caso, le successive quote del piano dovranno essere inserite in ogni annualità del bilancio 2016-2018, la quota di disavanzo pre-2015 dovrà essere imputata nell’annualità 2016, la quota di maggior disavanzo dovrà essere ripartita sulle diverse annualità 2016-2018 e comunque entro la fine della consiliatura.

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