La delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 12/2017 ha chiarito che la spesa del personale in comando non è assoggettata ai limiti di cui all’ 9, comma 28, del Dl 78/2010.
Questi vincoli prevedono che le uscite sostenute per le prestazioni di lavoro flessibile di cui all’articolo 36, comma 2, del Dlgs 165/2001 e le collaborazioni coordinate e continuative non possono essere superiori al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.
Dal momento in cui l’istituto del comando prevede che il dipendente presti servizio presso una pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza senza che si abbia la costituzione di un nuovo rapporto di impiego ne deriva che, non istituendosi un rapporto di impiego con l’amministrazione destinataria, detta spesa sia da escludere dai vincoli di cui sopra.