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14 Gennaio 2021

Il parere del revisore sul fondo

Il Sindaco del comune di Matino (LE), con nota del 14.08.2020, ha formulato richiesta di parere in ordine alle «corrette modalità operative da seguire per la soluzione di una problematica afferente alla corretta gestione del Fondo accessorio [del personale] per gli anni 2018 e 2019».

Al quesito ha fornito riscontro la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione 85/2020 (vedi allegato).

L’evento che ha generato la richiesta di parere è sapere quale comportamento si debba seguire a fronte del mancato ottenimento del parere, da parte dell’organo di revisione, sul fondo costituito nel rispetto delle tre fasi previste dal nuovo principio contabile 4/2, allegato al d. Lgs. 118/2011, ovvero:

  • allocato le risorse in Bilancio;
  • costituito il Fondo con determinazione dirigenziale;
  • sottoscritto l’accordo decentrato annuale.

La Corte inizia con l’evidenziare quanto disposto dall’articolo 40, comma 3-sexies e dall’articolo 40 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, ossia rispettivamente: «A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1», ed «il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti».

Quanto sopra sottolinea quindi la fondamentale importanza che riveste il fatto che la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa siano certificate dal collegio dei revisori (o dal revisore unico).

Vi è però un passaggio normativo posto in essere per evitare che l’eventuale inadempimento da parte dell’Organo di revisione blocchi la procedura di riconoscimento del fondo, la sua costituzione e successiva ripartizione; questo meccanismo è compreso nell’articolo 8, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, «Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto».

Quanto sopra viene ripreso e rilanciato dall’ARAN con parere RAL_1543 del 28.10.2013 reso in vigenza di precedente C.C.N.L. «trascorsi quindici giorni dal momento del ricevimento del testo dell’ipotesi di accordo da parte del soggetto preposto al controllo, senza rilievi di quest’ultimo, previa autonoma verifica dei contenuti dell’ipotesi di accordo con particolare riferimento al profilo della rispondenza degli stessi alle direttive a suo tempo impartite, l’organo di direzione politica autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.

Questa sorta di meccanismo di silenzio assenso in relazione al decorso al tempo a disposizione dell’organo di controllo per la verifica di sua competenza è prevista ma non imposta dalla disciplina contrattuale.

Conseguentemente, anche in presenza dell’avvenuta scadenza del termine previsto, si ritiene che l’organo di direzione politica non perciò debba automaticamente e necessariamente autorizzare la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo.

In considerazione della gravità delle conseguenze che, anche sotto il profilo delle proprie responsabilità, potrebbero derivare dalla stipulazione di un contratto di secondo livello privo di copertura finanziaria o in contrasto con i vincoli di bilancio o comunque in contrasto con altre norme imperative, l’organo di direzione politica dovrebbe adottare sempre comportamenti improntati alla massima prudenza.

In particolare potrebbe, ad esempio, attendere o sollecitare il parere dell’organo di controllo, anche dopo la scadenza del termine stabilito».

Si rileva quindi come solo al verificarsi della particolare fattispecie di cui si è detto (silentium dell’organo di revisione protratto per quindici giorni), è pertanto possibile sottoscrivere ed applicare il contratto integrativo privo di certificazione. Diversamente opinando, infatti, si ammetterebbe la possibilità della stipulazione di un contratto di secondo livello che sia privo di copertura finanziaria o sia in contrasto con i vincoli di bilancio o con altre norme di carattere imperativo (ai sensi dell’articolo 40 bis del d.lgs. n. 165/2001).

Ragionando quindi in applicazione di quanto sopra esposto vediamo quale sia il comportamento contabile da seguire. In base a quanto previsto nell’allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs. n. 118/2011, l’imputazione deve essere così regolata:

  • per la spesa di personale relativa a trattamenti fissi e continuativi, nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio;
  • nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto;
  • le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate nell’esercizio a cui si riferiscono (principio della competenza finanziaria potenziata). Infatti, all’atto della sottoscrizione del contratto integrativo decentrato (o, comunque della cosiddetta pre-intesa) vengono impegnate le spese per le obbligazioni relative al trattamento accessorio imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni si riferiscono (o diventano esigibili tramite l’istituto giuscontabile denominato fondo pluriennale vincolato).

In altri termini, la spesa riguardante il fondo per la produttività, è interamente stanziata e impegnata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati proprio all’esercizio successivo. Pertanto, la costituzione del fondo è condizione di attribuzione del vincolo alle risorse che si riversano nel risultato di amministrazione ed è finalizzato ad evitare che esse siano considerate economie di bilancio.

La Corte conclude infine rilevando come non sia possibile sottoporre a controllo dell’organo di revisione dei conti, al fine di ottenerne la conseguente certificazione di cui all’articolo 40, comma 3-sexies del d.lgs. n. 165/2001, contratti integrativi già sottoscritti ed applicati, ferma restando comunque la necessità del puntuale ed inderogabile rispetto da parte dell’ente locale di tutte le norme di riferimento, specie quelle sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

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