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4 Novembre 2015

Personale – Regolamentazione dei permessi per il diritto allo studio

Con il parere n. 1792/2015, l’Aran ha affermato che le amministrazioni non hanno facoltà di limitare il numero di permessi per il diritto allo studio a disposizione di un singolo dipendente né di imporre un tetto al numero di titoli che lo stesso dipendente intende conseguire nel corso degli anni; inoltre, non è azione legittima da parte del Comune il subordinare la concessione di tali permessi al fatto che il titolo di studio da conseguire sia o no congruo e coerente con le attività svolte dal dipendente presso l’Ente.

Le previsioni dettate dal contratto collettivo nazionale prevedono due condizioni necessarie per la concessione dei permessi per il diritto allo studio:

  • all’inizio dell’anno la percentuale di dipendenti impegnati nel conseguimento di un titolo di studio non può essere superiore al 3% dei dipendenti in servizio;
  • i permessi possono essere accordati esclusivamente per il conseguimento di titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento.

Sempre secondo quanto prescritto dal CCnl, qualora le richieste per permessi legati al diritto allo studio superino il tetto massimo sopra indicato, le amministrazioni devono dare precedenza a dipendenti che fanno richiesta per titoli di studio più bassi e dipendenti che non hanno usufruito di tali permessi in passato.

Tuttavia, non è specificato che un dipendente non possa godere più volte di tali permessi nel corso degli anni per conseguire vari titoli di studio, e pertanto non è nelle facoltà dell’Ente imporre una simile limitazione. E non è neppure possibile per l’amministrazione comunale stabilire come requisito per i permessi per il diritto allo studio la congruità tra il titolo da conseguire e l’attività lavorativa svolta dal dipendente.

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