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30 Aprile 2025

Il Contributo degli Enti Locali alla Finanza Pubblica 2025-2029: Criteri, Modalità e Implicazioni

Il decreto interministeriale del 4 marzo 2025 definisce i criteri e le modalità per la determinazione di un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica a carico degli enti locali italiani per il periodo 2025-2029.

Questo contributo, previsto dall’articolo 1, comma 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), si pone in attuazione dei vincoli economici e finanziari derivanti dalla nuova governance europea.

Gli enti interessati da questa misura sono i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna.

L’importo totale richiesto agli enti locali ammonta a 140 milioni di euro per il 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per il 2029.

Questo carico finanziario è ripartito in modo diverso tra le tipologie di enti: i comuni contribuiscono con 130 milioni nel 2025, 260 milioni dal 2026 al 2028 e 440 milioni nel 2029, mentre le province e città metropolitane versano 10 milioni nel 2025, 30 milioni dal 2026 al 2028 e 50 milioni nel 2029.

In totale, il contributo ammonta a 1,5 miliardi di euro nel periodo 2025-2029.

Prima identificazione partecipazione Enti alla spending

Non tutti gli enti locali rientrano nel perimetro di applicazione di questo contributo aggiuntivo. Sono infatti esclusi gli enti che si trovano in particolari condizioni finanziarie o che hanno aderito a specifici patti di risanamento. Secondo i dati al 1° gennaio 2025, le esclusioni riguardano:

  • Enti in dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del TUEL.
  • Enti sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario (predissesto) ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL.
  • Enti per i quali l’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) è ancora in attività, anche se il periodo di risanamento di 5 anni è terminato.
  • Enti che hanno sottoscritto gli accordi previsti dall’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Questo include 4 comuni: Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino.
  • Enti che hanno sottoscritto gli accordi previsti dall’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Questo include 7 comuni: Alessandria, Avellino, Brindisi, Lecce, Potenza, Salerno, Vibo Valentia.

I dati al 1° gennaio 2025 indicano l’esclusione di 105 comuni in dissesto finanziario, 266 comuni in procedura di riequilibrio finanziario e 123 comuni con OSL ancora attivo. Per province e città metropolitane, sono escluse 2 province in dissesto e 3 province in procedura di riequilibrio finanziario. Le liste degli enti esclusi sono state comunicate dal Ministero dell’Interno.

Di conseguenza, il contributo alla finanza pubblica per il periodo 2025-2029 interessa 6.832 comuni e 95 province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna.

Il comunicato relativo al decreto di riparto

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 4 marzo 2025, è stato registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2025 al n. 495. Un comunicato relativo a tale decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2025. Il testo integrale del decreto, insieme agli allegati contenenti le note metodologiche (Allegato A per i comuni e Allegato B per province e città metropolitane) e le tabelle con gli importi assegnati (Allegato C per i comuni e Allegato D per province e città metropolitane), è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS). Questi allegati erano già stati anticipati con un comunicato sul sito RGS del 12 febbraio 2025.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al decreto ha fatto scattare il termine per l’adeguamento dei bilanci degli enti locali interessati.

Quali dati finanziari vengono presi in considerazione

Per determinare il contributo di ciascun ente locale, vengono utilizzati principalmente i dati estratti dai rendiconti di gestione trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Per i comuni, i dati considerati si riferiscono agli anni dal 2016 al 2023. Nello specifico, si utilizzano gli impegni di competenza dagli Schemi di Bilancio (SDB) e dai Dati Contabili Analitici (DCA), nonché gli accertamenti di competenza. Le componenti considerate includono:

  • Spesa corrente totale (SDB – Allegato e).
  • Spesa per interessi (SDB – Allegato e).
  • Spesa corrente della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, al netto degli interessi (SDB – Allegato e).
  • Spesa corrente sostenuta per la gestione ordinaria dei rifiuti (missione 9 – programma 3, al netto degli interessi).
  • Trasferimenti correnti ai Ministeri (DCA – U.1.04.01.01.001).
  • Entrate relative alla gestione rifiuti, come la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (SDB – Allegato d, DCA – E.3.01.02.01.021).

Per le province e città metropolitane, la fonte dati principale è il rendiconto di gestione dell’anno 2023. Vengono utilizzati gli impegni di competenza da SDB e DCA, includendo:

  • Spesa corrente (SDB – Allegato e).
  • Spesa per interessi (SDB – Allegato e).
  • Spesa missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, al netto degli interessi (SDB – Allegato e).
  • Trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica (DCA – U.1.04.01.01.000). Su questa voce sono state effettuate verifiche con gli enti.
  • Spesa missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” – programma 3 “Rifiuti” (SDB – Allegato e).

Vengono applicati specifici correttivi e analisi di coerenza sui dati. La spesa impegnata nella missione 20 “Fondi e accantonamenti” viene detratta, essendo una mera posta contabile.

Modalità di calcolo della spesa corrente netta

La determinazione del contributo per i comuni si basa su un indicatore chiave: la “spesa corrente netta”. Il calcolo avviene in più passaggi:

  1. 1° Step: Calcolo della Spesa Corrente “Netta” dell’ultimo rendiconto disponibile: Dall’importo totale degli impegni di spesa corrente, vengono sottratti:
    • Spesa per interessi.
    • Spesa corrente della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), al netto degli interessi.
    • Spesa corrente per la gestione ordinaria dei rifiuti, calcolata con una metodologia specifica. Questa metodologia confronta spese impegnate (Missione 9 – Programma 3) con entrate (Tassa, Tributo, Tariffa), applicando un correttivo basato sulla capacità di riscossione dell’ente rispetto a un benchmark medio per area geografica e classe demografica. Viene considerato il valore massimo tra la spesa impegnata e le entrate da rifiuti corrette.
    • Trasferimenti correnti ai Ministeri (spesa di natura figurativa).
    • Impegni relativi alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), al netto degli interessi. Questo aggregato costituisce la “Spesa corrente netta” iniziale.
  2. 2° Step: Applicazione del correttivo basato sulla media: Viene calcolato un valore medio della “spesa corrente netta” per ciascun comune utilizzando i dati dei rendiconti dal 2016 al 2023 (o un periodo più breve a seconda dell’ultimo rendiconto disponibile). Se il rapporto tra la spesa corrente netta dell’ultimo rendiconto (1° step) e il valore medio di riferimento supera il 110%, la base di riparto viene corretta al 110% del valore medio. Altrimenti, viene confermato l’importo della spesa netta del 1° step. Questo passaggio definisce la “Spesa corrente netta con soglia 110%” che è la base di riparto definitiva per i comuni. Questo correttivo ha interessato 2.299 enti.
  3. 3° Step: Calcolo della quota di contributo: Il contributo totale richiesto ai comuni per ciascun anno (130 milioni nel 2025, 260 milioni nel 2026-2028, 440 milioni nel 2029) viene ripartito tra i comuni interessati in proporzione alla base di riparto definitiva calcolata al secondo step.

Per le province e città metropolitane, la metodologia è simile, ma più diretta:

  1. 1° Step: Calcolo della Spesa Corrente “Netta”: Dalla spesa corrente totale dell’anno 2023, vengono sottratti gli impegni relativi alla spesa per interessi, la spesa della missione 12 (al netto interessi), la spesa per trasferimenti al bilancio dello Stato (come verificata) e la spesa della missione 9 programma 3 (rifiuti, al netto interessi). Questo è il valore utilizzato come base di riparto.
  2. 2° Step: Calcolo della quota e normalizzazione: Il contributo totale richiesto a province e città metropolitane per ciascun anno viene quantificato proporzionalmente alla base di riparto del 1° step. Per tenere conto delle peculiarità territoriali, viene applicato un correttivo basato sulla popolazione, imponendo che l’importo pro-capite non superi un valore massimo stabilito per ciascun anno: 0,24 euro per abitante nel 2025, 0,72 euro nel 2026-2028 e 1,2 euro nel 2029.

Come si contabilizza il contributo

Secondo l’articolo 2 del decreto interministeriale del 4 marzo 2025, gli enti locali soggetti al contributo devono iscrivere un importo pari al contributo annuale nel proprio bilancio. Questo importo va accantonato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, nella parte corrente, utilizzando il nuovo codice di bilancio di uscita U.1.10.01.07.001 “Fondo Obiettivi di Finanza Pubblica”. L’istituzione di questo fondo deve essere finanziata tramite risorse di parte corrente, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente.

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2025-2027, l’iscrizione del fondo doveva avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al decreto del 4 marzo 2025. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 22 aprile 2025, il termine per approvare l’apposita variazione di bilancio con atto del consiglio è stato fissato al 22 maggio 2025. Il codice U.1.10.01.07.001 è stato istituito con il decreto del 13 febbraio 2025 (18° decreto correttivo dell’armonizzazione contabile).

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il destino del fondo accantonato dipende dal risultato di amministrazione dell’ente:

  • Per gli enti con disavanzo di amministrazione, il fondo accantonato costituisce un’economia destinata al ripiano anticipato del disavanzo, in aggiunta agli importi già previsti.
  • Per gli enti con risultato di amministrazione pari a zero o positivo, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione e deve essere destinato prioritariamente al finanziamento di investimenti (anche indiretti) nell’esercizio successivo, prima di poter contrarre nuovo debito.

Conseguenze per l’omesso accantonamento o mancata trasmissione dei dati

Il decreto del 4 marzo 2025, richiamando le disposizioni della legge n. 207 del 2024, prevede la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto di tali obiettivi in ciascun esercizio, o in caso di mancata trasmissione dei dati di consuntivo o preconsuntivo alla BDAP entro il 31 maggio dell’anno successivo, sono previste sanzioni a carico degli enti inadempienti.

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