Cos’è il bilancio consolidato?
La definizione di bilancio consolidato nasce in ambito privatistico per fornire uno strumento adatto a definire l’attività economica di un gruppo di imprese controllate da una società di capitali. In Italia, il bilancio consolidato è obbligatorio per i gruppi di aziende private dal 1991 quando, con il d.l. 127, è divenuto un documento contabile necessario e pubblico, anche se privo di forza legale.
L’idea che è alla base della redazione del bilancio consolidato è quella di considerare un gruppo di imprese come un soggetto economico unico. Per ottenere questo risultato, d’altra parte, si procede come indicato con chiarezza nel documento OIC17 dell’Organismo Italiano di Contabilità. Da un lato, si sommano le attività, le passività, i componenti del conto economico e i flussi finanziari dell’azienda capogruppo con le corrispondenti attività, passività, componenti del conto economico e flussi finanziari delle controllate, dall’altro, parallelamente, si eliminano tutti gli elementi patrimoniali, economici e i flussi finanziari che hanno natura di reciprocità all’interno del gruppo, in modo da evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo nella sua totalità e i soggetti terzi.
In questo modo, i documenti di bilancio, che sono analoghi a quelli di un bilancio ordinario e comprendono quindi lo stato patrimoniale consolidato, il conto economico consolidato il rendiconto finanziario consolidato e la nota integrativa consolidata, offriranno un quadro dell’attività economica del gruppo nei suoi rapporti con l’esterno ignorando, inevitabilmente, i rapporti economici tra azienda controllante e aziende controllate e di queste ultime tra di loro.
Il bilancio consolidato negli enti locali
Con il d.l. 118 del 2011, e successive modificazioni, l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, è stato esteso, con le stesse modalità previste per i gruppi di imprese private, anche se con alcuni adattamenti necessari per la diversa natura dell’attività economica, anche agli enti locali. Gli enti coinvolti sono quelli già elencati nell’art.2 del decreto legislativo 267 del 2000 e quindi: i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
L’obbligo di approvazione del bilancio consolidato da parte degli enti locali con più di 5000 abitanti è entrato in vigore per l’esercizio 2016, mentre per quelli di dimensioni più ridotte è stato rinviato all’anno successivo, anche per agevolare il passaggio a questo diverso tipo di contabilità nelle realtà minori, spesso in difficoltà per la carenza di personale amministrativo.
Anche per gli enti locali, il bilancio consolidato e il bilancio di esercizio dell’ente e delle sue controllate devono essere redatti entrambi e costituiscono due diverse fonti di informazione, con valore legale differente, anche se soggette entrambe a revisione e pubblicazione. Mentre il bilancio d’esercizio, infatti, fotografa la situazione economica, dal punto di vista finanziario e patrimoniale, di ogni ente o azienda, evidenziandone il risultato di gestione e chiarendo investimenti e fonti di finanziamento, il bilancio consolidato ci obbliga a guardare all’ente locale nel suo insieme, considerando anche le realtà che esso controlla, in modo da rendere espliciti i rapporti economici netti con l’esterno del gruppo di soggetti economici che fanno capo all’ente stesso.
Il perimetro di consolidamento
L’elemento basilare per costruire il bilancio consolidato di gruppo è, senza dubbio, il cosiddetto perimetro di consolidamento, ovvero l’insieme di soggetti economici che vengono ritenuti essere parte dell’aggregazione economica che costituisce il gruppo di cui si vuole redigere il bilancio consolidato. Per le imprese private, senza dubbio, fanno parte del perimetro di consolidamento tutte le realtà economiche, di qualsiasi forma giuridica, controllate attraverso partecipazioni azionarie o in altro modo, ad esempio attraverso accordi con altri soci o con obblighi contrattuali. Il già citato d.l.127 del 1991 distingue, nettamente, due fattispecie di controllo, il controllo di diritto e quello di fatto, come da art.2359 del codice civile, e vi aggiunge quelle dell’influenza dominante per vincoli contrattuali e del controllo dei diritti di voto.
In questo modo, il perimetro di consolidamento si estende a tutte le aziende che siano controllate con uno di questi diversi sistemi, richiamati anche in maniera esplicita dal documento OIC sul bilancio consolidato. D’altra parte, si può dire che il perimetro di consolidamento, che spesso, per gli enti locali, si sovrappone all’area del GAP, il Gruppo di Amministrazione Pubblica, rappresenta una definizione dei limiti del bilancio consolidato entro cui si concentra l’analisi finanziaria e patrimoniale.
In particolare, nel bilancio consolidato degli enti locali, il perimetro di consolidamento deve essere definito con chiarezza prima di procedere ad ogni altro tipo di operazione e deve comprendere tutti gli enti, gli organismi strumentali e le società che siano partecipate direttamente o controllate in uno dei modi accennati sopra.
La presentazione del bilancio consolidato: un adempimento delicato
La costruzione del bilancio consolidato di un ente locale, come abbiamo visto, prevede una serie di passaggi piuttosto importanti: la definizione del perimetro di consolidamento, da aggiornare annualmente, la raccolta di tutti i dati dei bilanci di esercizio delle realtà economiche controllate e, infine, l’operazione vera e propria di consolidamento dei documenti di bilancio con la somma di attività, passività e flussi finanziari delle controllate e della controllante e l’eliminazione delle voci di reciprocità.
Inoltre, occorre presentare il bilancio consolidato in formato xbrl e considerare tutti gli adempimenti di natura legale e procedurale legati alla sua approvazione e al suo deposito. Questo genera, in moltissimi casi, un sovraccarico di lavoro molto pesante da gestire per gli uffici ragioneria e amministrazione degli enti locali, soprattutto per quanto riguarda la redazione del bilancio consolidato dei comuni che si trovano, talvolta, in una situazione di carenza cronica di personale amministrativo.
Per questo occorre prestare estrema attenzione alla redazione del bilancio consolidato di esercizio, sia per evitare le sanzioni previste dalla giustizia amministrativa, che svolge un’azione di controllo tanto doverosa quanto sempre più stringente negli ultimi anni, sia per poter consentire agli amministratori di ragionare su dati certi e chiari per assumere con consapevolezza le proprie decisioni politiche.
Lo Studio Sigaudo, con il lavoro dei propri esperti, si propone, allora, come un partner affidabile e preparato per fornire assistenza, ad esempio, nel bilancio consolidato, ma anche in ogni altro atto della vita contabile e amministrativa di tutti gli enti locali.