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25 Giugno 2018

Finanziario – Anche il fisco può perdere

Questo accade quando su tre diversi gradi di giudizio sia stata data ragione al contribuente.

Dall’analisi dell’ordinanza di Cassazione n.14933 dell’8 giugno u.s. si rileva come la presentazione dei registri IVA presentati in ritardo non costituisca di per sé presupposto sufficiente all’erogazione di sanzioni.

Nel caso in cui la mancanza delle scritture e dei registri “sia priva di incidenza sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sui versamenti del tributo e sia inidonea ad arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo” viene meno la liceità di sanzionare il contribuente.

Per dare definitiva e completa definizione di quanto sopra è opportuno riportare quanto scritto dai giudici “l’omessa istituzione del registro delle fatture e l’omessa registrazione delle fatture costituisca condotta idonea a frapporre un ostacolo all’attività di controllo da parte della amministrazione finanziaria, nella fattispecie concreta il giudice di appello ha escluso che il suddetto pregiudizio si sia verificato, come del resto desumibile dalla circostanza che gli accertatori hanno potuto effettuare un puntuale riscontro pervenendo alla determinazione analitica del volume di affari, del valore della produzione e del reddito di impresa”.

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