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13 Gennaio 2014

Fiscale – Compensazioni e visto di conformità

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto l’obbligo del visto di conformità per tutti gli usi in compensazione con modello F24 di crediti per importi superiori ad euro 15.000 relativi:

  • alle imposte sui redditi;
  • alle addizionali;
  • alle ritenute alla fonte;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito.

E’ importante rilevare come il visto vada apposto in relazione alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Come alternativa all’apposizione del visto di conformità, per i soggetti sottoposti a revisione legale, è possibile ricorrere alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.

Facendo ricorso alle norme generali sulle compensazioni, non essendo scritto nulla di specifico a proposito, i crediti rimangono compensabili dal primo giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta nel quale il credito stesso è maturato. Quindi i contribuenti possono compensare liberamente i crediti in questione già a decorrere dalle prossime scadenze, fermo restando che per importi superiori ad euro 15.000 vi sarà l’obbligo di apporre alla dichiarazione il visto di conformità.

Si rileva una differenza sostanziale tra compensazione del credito Iva e  degli altri crediti tributari, per questi ultimi infatti non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione: prima si compensa e poi si appone il visto di conformità.

Le sanzioni per l‘infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli va da euro 258 ad euro 2.582. In caso di ripetute violazioni, o di violazioni gravi, è effettuata segnalazione agli organi competenti per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

Si rileva infine come dal 2014 sia scattato l’incremento del tetto massimo delle compensazioni a 700.000 euro, facendo riferimento alle compensazioni materialmente effettuate in un anno solare.

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