Con parere 310/2013 la Corte dei conti per il Piemonte ha chiarito il divieto di utilizzare l’avanzo di amministrazione non vincolato per gli enti che fanno ricorso all’anticipazione di cassa non sia da intendersi come assoluto ma debba essere preso in considerazione nel caso in cui si ricorra a questa possibilità in modo ridondante e continuativo.
A fronte quindi di quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 187 del TUEL, il divieto dell’avanzo di amministrazione non vincolato per le situazioni di utilizzo di entrate a specifica destinazione, art. 195 TUEL, e per le anticipazioni di tesoreria, art. 193 TUEL, non sarebbe quindi da ritenersi effettivo nel momento in cui l’Ente ne faccia ricorso per fronteggiare situazioni di momentanea carenza di liquidità senza compromettere gli equilibri di bilancio nel lungo periodo.
Può in conclusione tornare utile un richiamo al parere 437/2013 della Corte dei conti della Lombardia in cui si precisa che i Comuni possono applicare l’avanzo in parte corrente anche in sede di bilancio di previsione, a patto che provvedano ad approvare contestualmente la variazione generale di assestamento.