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7 Aprile 2016

Finanziario – Revoca del piano di riequilibrio

In seguito alla richiesta di parere avanzata da un Ente locale, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Puglia ha deliberato in merito alle modalità e ai tempi di revoca della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio (deliberazioe n. 63/2016/PAR).

Secondo quanto previsto dall’art. 243-bis del Tuel, il ricorso al piano di riequilibrio viene sancito da un’apposita delibera consiliare, con la quale il Consiglio stesso si impegna a deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale “entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera”.

La deliberazione in commento si allinea all’orientamento già affermato dalla giurisprudenza, affermando che la facoltà di revocare l’istanza di ricorso al piano di riequilibrio è esercitabile entro i termini previsti dalla normativa per la presentazione del piano di riequilibrio stesso. Dunque, entro il termine perentorio di 90 giorni fissato dal suddetto art. 243-bis, il Comune può esercitare il proprio potere di autotutela e procedere con un provvedimento di revoca della precedente delibera consiliare.

Il provvedimento di revoca dovrà:

  • essere reso pubblico;
  • essere trasmesso tempestivamente alla sezione regionale di controllo competente.

Si sottolinea che nel caso in cui entro il termine di 90 giorni non siano stati presentati né un provvedimento di revoca né il piano di riequilibrio, l’Ente risulta obbligato a dichiarare il dissesto.

 

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