Il testo del parere 66/2014, elaborato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Umbria, arriva a fare un po’ di chiarezza su un tema fino ad ora lasciato in sospeso dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, secondo l’art. 25, c. 2 della legge 120/2010, avrebbe dovuto emanare un apposito decreto per stabilire le modalità di una corretta ripartizione dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (di cui all’articolo 142, comma 12 bis del codice della strada).
Il parere 66/2014 precisa che tali proventi derivanti dall’accertamento con autovelox debbano essere ripartiti a metà tra ente accertatore ed ente proprietario della strada, e specifica, in aggiunta, come i proventi siano da considerarsi al netto delle spese sostenute dall’ente accertatore per la riscossione e per l’eventuale recupero coattivo della sanzione.
A suffragio di quanto dichiarato nel parere 66/2014 vi è la conclusione del ministero delle infrastrutture nello schema di decreto ex art. 25, comma 2 legge n. 120/2010 (attualmente fermo presso la Conferenza Stato-città), in cui si legge che i proventi da devolvere ai soggetti proprietari della strada devono essere riferiti alle somme incassate e devono essere calcolati “al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi”.