A decorrere dal 01/01/2017 è stata data attuazione all’obbligo contenuto del DL. 78/2010 in merito alla trasmissione periodica e telematica dei dati relativi alle liquidazioni IVA.
Prima dell’entrata in vigore di tale obbligo, infatti, l’Agenzia delle Entrate veniva a conoscenza dei dati relativi ai debiti/crediti periodici solo a seguito dell’invio della Dichiarazione IVA, all’interno della quale era necessario inserire tali dati nel quadro H. Il controllo effettivo dei versamenti dovuti poteva svolgersi solo dopo aver appreso i dati risultanti dalle liquidazioni IVA e pertanto, logicamente, solo dopo l’invio della Dichiarazione annuale.
Da questo breve incipit è possibile capire quale sia stato il principale motivo legato all’introduzione della liquidazione telematica, ovvero la possibilità per Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli sui versamenti dovuti più velocemente e con tempistiche decisamente più abbreviate.
Questo è uno dei benefit dal punto di vista dell’amministrazione fiscale. Per quanto riguarda il contribuente, si tratta di un adempimento (anzi, 4 adempimenti annuali) a cui prestare attenzione e che non può essere disatteso (sono infatti previste sanzioni in caso di tardiva od omessa trasmissione).
In questo articolo faremo chiarezza sulle modalità di compilazione, tempistiche di invio e altre informazioni utili in merito ai seguenti punti:
- Cos’è la liquidazione periodica IVA?
- Chi deve presentare la liquidazione periodica IVA?
- Quando scadono le liquidazioni periodiche?
- Come inviare la LIPE all’Agenzia delle Entrate?
Cos’è la liquidazione periodica IVA?
La liquidazione periodica IVA, anche denominata LIPE, è una comunicazione telematica che deve essere inviata trimestralmente all’Agenzia delle Entrate per riepilogare i dati delle proprie liquidazioni Iva.
La spedizione telematica è richiesta trimestralmente (e vedremo più avanti quali sono le scadenze da rispettare) indipendentemente dal fatto che il contribuente gestisca le proprie liquidazioni con periodicità mensile o trimestrale. L’unica differenza rispetto a questo elemento si noterà nella composizione del modello: per i contribuenti mensili la liquidazione periodica sarà composta da n. 3 moduli, ciascuno dei quali riferito ad uno dei mesi del periodo preso in considerazione; per i contribuenti trimestrali, invece, il modulo sarà uno solo.
Il modello LIPE è costituito da 2 parti: il frontespizio e il modulo vero e proprio denominato quadro VP.
All’interno del frontespizio devono essere indicati alcuni dati identificativi del contribuente a cui si riferisce la LIPE, nonché i dati relativi al rappresentante legate e all’eventuale intermediario incaricato per la trasmissione. Non è prevista l’indicazione dei dati dell’organo di revisione contabile.
Il quadro VP è invece dedicato ai dati contabili e fiscali. In particolare:
- Nel campo VP1 devono essere inseriti i riferimenti al periodo d’imposta trattato (mese o trimestre).
- Nei campi VP2 e VP3 sono da riepilogare i dati relativi agli imponibili delle operazioni attive e passive del periodo.
- Nei campi VP4 e VP5 sono da indicare i totali di Iva a credito e Iva a debito.
- Il campo VP6 restituisce il dato relativo al credito o debito netto del periodo in esame.
- Nei campi da VP7 a VP13 devono essere inseriti i dati relativi a eventuali crediti o debiti precedenti da riportare, agli interessi (per i contribuenti trimestrali), all’acconto IVA.
- Infine il campo VP14 restituisce il dato relativo al credito o debito finale del periodo, tale dato deve corrispondere con la liquidazione IVA.
Chi deve presentare la liquidazione periodica IVA?
La liquidazione periodica IVA deve essere trasmessa da tutti i soggetti passivi IVA, in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (secondo il testo convertito e modificato attualmente in vigore).
Riprendendo il testo delle istruzioni per la compilazione pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, possiamo inoltre apprendere ulteriori specifiche:
“La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.
In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).”
Quanto sopra riportato è tratto dal paragrafo “PREMESSA” delle istruzioni pubblicate sul sito di Agenzia delle Entrate.
In breve riepiloghiamo quanto viene scritto in merito alle particolarità e alle eccezioni legate alla LIPE:
- Non rileva al fine di determinare l’obbligo o l’esenzione dalla trasmissione della LIPE il fatto che la liquidazione IVA chiuda a credito o a debito; ogniqualvolta vi siano dei dati inclusi nei registri ovvero nella liquidazione IVA la trasmissione telematica deve essere fatta.
- Esonero assoluto per i soggetti che secondo le regole del proprio regime fiscale particolare non sono tenuti alla compilazione della Dichiarazione annuale IVA (es. nuovi minimi, produttori agricoli, ecc. ecc.; per l’elenco completo è possibile consultare il sito di Agenzia delle Entrate).
- Esonero relativo per i periodi d’imposta durante i quali non sono state registrate operazioni fiscalmente rilevanti (tranne nel caso in cui vi sia un credito del periodo/anno precedete da riportare).
- Per i soggetti che gestiscono la propria contabilità fiscale attraverso la separazione delle attività è comunque previsto l’invio di n. 1 comunicazione LIPE per ogni trimestre, all’interno della quale sono da riepilogare i dati di tutte le attività.
- Infine sono dichiarate le sanzioni applicate in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati.
Quando scadono le liquidazioni periodiche?
Come abbiamo già visto, le liquidazioni periodiche IVA sono da trasmettere trimestralmente all’Agenzia delle entrate. In particolare il termine da rispettare è la fine del secondo mese successivo rispetto al termine del trimestre.
Lo scadenzario di riferimento, dunque, è il seguente:
- 1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo): da trasmettere entro la fine di maggio.
- 2° trimestre (aprile, maggio, giugno): da trasmettere entro metà settembre (questo perché in ambito fiscale il mese di agosto è considerato non idoneo per le scadenze di adempimenti, pensiamo anche al fatto che il versamento dell’eventuale debito per il 2° trimestre scade il 20 agosto anziché il classico “16 del mese”).
- 3° trimestre (luglio, agosto, settembre): da trasmettere entro la fine di novembre.
- 4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre): da trasmettere entro la fine di febbraio.
È da notare come a partire dal 2020 sia stata introdotta una semplificazione legata alla scadenza dell’invio telematico delle risultanze del 4° trimestre. È infatti attualmente previsto che i contribuenti possono optare per la presentazione della Dichiarazione annuale IVA entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e in tal caso sono esonerati dalla trasmissione separata della liquidazione periodica IVA che avrebbe la medesima scadenza. In caso di esercizio di tale opzione, infatti, all’interno della Dichiarazione IVA si deve procedere con la compilazione del quadro VP appositamente inserito per riepilogare i dati fiscali del 4° trimestre. In altre parole, si tratta di uno “sconto” sugli adempimenti telematici.
Questa semplificazione non ha modificato comunque la scadenza ordinaria per l’invio della Dichiarazione annuale, che permane al 30 aprile (salvo proroghe).
Chi non dovesse procedere alla lavorazione e spedizione della Dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio, deve rispettare queste scadenze:
- Entro fine febbraio: invio telematico LIPE 4° trimestre.
- Entro fine aprile: invio telematico Dichiarazione annuale (senza modulo VP aggiuntivo).
Come inviare la LIPE all’Agenzia delle Entrate?
La trasmissione deve essere effettuata in modalità telematica attraverso i software messi a disposizione da Agenzia delle Entrate o un qualsiasi applicativo collegato con Entratel o con il Desktop telematico.
Nella pagina dedicata sono indicate tutte le informazioni utili:
“Per trasmettere la comunicazione trimestrale Iva, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:
- I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione
- I dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento
- I dati dell’eventuale dichiarante.
Il file con la comunicazione trimestrale Iva deve essere firmato digitalmente. Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi:
- un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta
- il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile
- la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.
Quando il file è pronto, per trasmetterlo telematicamente all’Agenzia delle Entrate, è necessario:
- utilizzare la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali Iva disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi
- utilizzare uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica
- accreditare un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dei dati fattura.”
Rebecca Zollo