La delibera n. 26/2015 della Corte dei Conti, sezione Autonomie, interviene a ridelineare il perimetro derogatorio del comma 424 della Legge n. 190/2014, in seguito alle modifiche apportate al testo del Decreto Enti Locali.
Con l’introduzione del comma 2-bis all’art. 4, infatti, il comma 424 subisce un’integrazione importante: è ora possibile indire procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale da destinare alle funzioni fondamentali di organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici (escluso il personale amministrativo).
Il comma 424 pre-modifiche stabiliva che:
- per gli anni 2015 e 2016, tutta la spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 deve essere riservato dalle Regioni e dagli Enti locali alle attività di ricollocazione del personale soprannumerario in mobilità;
- costituisce eccezione a quanto sopra riportato, la possibilità di immettere nei ruoli i vincitori di concorso che siano inseriti in graduatorie vigenti o già approvate prima della data di entrata in vigore della Legge.
In considerazione delle modifiche recentemente apportate e in riferimento a quanto definito dalla Circolare n. 1/2015 di Funzione pubblica e Affari regionali, la delibera in commento ha sancito che:
- la portata applicativa del comma 424 va limitata al budget assunzionale relativo agli anni 2015 e 2016;
- sono consentite le assunzioni a valere sul budget 2014 e sugli eventuali resti 2011-2013.
Fonte: Quotidiano Enti Locali