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10 Settembre 2015

Personale – Obbligo di motivazione per la revoca dei rappresentanti

Il TAR Sardegna, sezione II, ha dichiarato illegittima la revoca del rappresentante provinciale in seno a un consorzio, revoca attuata automaticamente in seguito all’insediamento al governo della provincia del commissario straordinario (sentenza n. 972/2015).

La decisione si basa sulla considerazione della relativa autonomia goduta dal soggetto delegato a rappresentare l’Ente nei confronti dell’organo delegante: da ciò consegue l’impossibilità di revocare il rappresentante unicamente sulla base del cambio di amministrazione (“l’esercizio del potere di revoca non può avvenire ad libitum”). È, infatti, necessario che la motivazione della revoca si basi su “ragioni obiettive, desunte da comportamenti e fatti concreti, che abbiano comportato l’interruzione del rapporto fiduciario tra l’ente nominante e il proprio rappresentante”. Quindi, è da considerarsi illegittimo un atto di revoca motivato da discrezionalità politico-amministrativa.

Nella visione del TAR Sardegna l’orientamento di cui sopra è applicabile non solo ai casi di organismi strumentali quali società partecipate, aziende speciali e istituzioni, bensì anche nei confronti dei consorzi regolati dall’art. 31 del Tuel.

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