Ai revisori dei conti spetta un rimborso delle spese di viaggio e di vitto sostenute in ragione del loro incarico, anche qualora tale rimborso non sia esplicitamente previsto da una specifica disposizione regolamentare (parere n. 329/2015 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia).
I giudici hanno valutato come innegabilmente tassativo il carattere della disposizione di legge in cui si afferma che l’indennizzo delle spese sostenute “spetta” ai revisori dei conti.
Tale rimborso, che non può superare il 50% dei compensi erogati al revisore stesso durante l’anno (al netto di oneri fiscali e retributivi), deve essere calcolato ed erogato secondo le modalità previste per i componenti gli organi di governo oppure secondo precise modalità fissate per i revisori.