Su richiesta del Sindaco di un Comune, la Corte dei Conti Lombardia si è pronunciata in merito alla possibilità di istituire nuove posizioni organizzative nell’Ente: tale possibilità si concretizza solo nel rispetto del tetto 2015 delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale.
La Legge di stabilità 2016 ha stabilito, al comma 236, che “a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. Tale direttiva blocca, quindi, secondo il parere dei giudici, anche il trattamento accessorio delle posizioni organizzative.
Segnaliamo che la conclusione della Corte dei Conti, pur evidenziando il blocco al trattamento accessorio di cui sopra, sembra in realtà lasciare spazio al potere di discrezionalità dell’Ente: spetta a quest’ultimo, infatti, «valutare la fattispecie concreta al fine di addivenire, nel caso di specie, al migliore esercizio possibile del proprio potere di autodeterminazione in riferimento all’istituzione di una nuova posizione organizzativa, nel rispetto del quadro legislativo vigente».