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2 Marzo 2017

Segreteria – Affidamenti in house e vincoli stringenti

Il Tar della Valle d’Aosta, con sentenza n. 7 del 2017, ha ribadito il concetto, oramai diffuso, per cui l’affidamento in house deve ricoprire carattere d’eccezione rispetto al ricorso al libero mercato.

Nel richiamo del D.Lgs. 175/16 si fa presente come detti affidamenti sono soggetti alla dimostrazione di come l’ente possa trarre maggior beneficio percorrendo questo canale.

Viene quindi ribadito l’obbligo di una motivazione analitica finalizzata a supportare la scelta sia dal punto di vista della maggior economicità, che sostenibilità finanziaria, che efficienza ed efficacia.

E’ così sancito un onere di motivazione analitica che, di fatto, comporta la natura eccezionale dell’affidamento in house rispetto alla scelta di acquisire i servizi sul libero mercato.

Onere ripreso anche dall’articolo 192 del Dlgs 50/2016 (codice dei contratti), secondo il quale l’ente deve dare dimostrazione «delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche».

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