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28 Dicembre 2018

Finanziaria 2019: messa in sicurezza del territorio

“71. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l’anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l’anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

72. I contributi per gli investimenti di cui al comma 71 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

73. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 72 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 72, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione

74. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

75. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 71 a 74 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

76. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l’anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

77. Gli enti di cui al comma 76 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:

a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;

b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell’interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

78. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

79. Le informazioni di cui al comma 78 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno.

80. L’ente beneficiario del contributo di cui al comma 76 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 78. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 81 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 78, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

81. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 78 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell’anno di riferimento del contributo, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 83, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

82. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 80 e 81, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

83. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 76 a 82 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

84. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 76.

85. Il Ministero dell’interno può stipulare un’apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 76, con oneri posti a carico del medesimo fondo.”

La Finanziaria prevede delle risorse da assegnare alle Regioni in modo che le stesse possano ridistribuirle sul territorio.

I trasferimenti dovranno essere utilizzati dai comuni per:

  1. la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  2. la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  3. la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

L’ente percipiente il contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dalla norma, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

Il monitoraggio dello stato di avanzamento delle opere è effettuato tramite il caricamento sulla piattaforma BDAP MOP.

Entro il 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo gli enti interessati devono fare richiesta al Ministero dell’Interno. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:

  1. la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
  2. ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
  3. il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell’interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

  • investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  • investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

Le informazioni di cui sopra sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato.

L’ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dalla norma, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

I contributi assegnati sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell’anno di riferimento del contributo, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio BDAP MOP, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste il contributo è recuperato dal Ministero dell’Interno.

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