Il nuovo split payment rende impossibile la conciliabilità tra le regole del Dl 50/2017 e del Dl 148/2017, mettendo nuovamente in crisi gli elenchi dei soggetti inclusi nell’adempimento. Le nuove versioni degli elenchi sono pubblicate dal dipartimento finanze sul proprio sito.
Per le pubbliche amministrazioni identificate dal comma 1 dell’articolo 17-ter e nell’articolo 5-bis del Decreto 23 gennaio 2015 non cambia niente.
La variazione è significativa i seguenti soggetti:
- le società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio e dai ministeri attraverso voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società possessori della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (lettera b);
- le società quotate – inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana o altro eventuale indice per il mercato azionario stabilito dal decreto Mef – identificate ai fini Iva nel territorio italiano anche tramite un rappresentante fiscale (lettera d).
Invece non vi rientrano le società partecipate per una percentuale complessiva inferiore al 70%.
La new entry dei soggetti allo split payment è quella delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche già soggette allo split payment per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.