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25 Febbraio 2015

Split payment: semplificazione dei rimborsi

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato reso noto sul sito del MEF il DM 20.02.2015, con il quale si apportano modifiche al precedente DM 23.01.2015, attuativo della norma sullo “split payment”.
Con l’articolo 1, comma 630 della Legge di Stabilità 2015 si era intervenuti in modo da disporre l’inclusione dei soggetti passivi che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione all’interno del novero di coloro che possono ottenere il rimborso IVA in via prioritaria (ossia entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione o dalla richiesta).
Tale disposizione aveva ricevuto attuazione grazie all’articolo 8 del DM 23.01.2015, mediante il quale i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 venivano inclusi tra le categorie di contribuenti cui spettano rimborsi IVA eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, DPR n. 633/1972. Allo stesso tempo, però, si era stabilito che tali rimborsi in via prioritaria fossero erogati entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nel periodo in cui era venuto ad esistenza il credito IVA. Infine, lo stesso articolo 8 imponeva, come condizione imprescindibile per ottenere i rimborsi in via prioritaria, il rispetto delle condizioni enunciate dall’articolo 2 del DM 22.03.2007; in particolare, tra le condizioni in oggetto venivano sottolineate le seguenti, da possedere al momento della presentazione della richiesta:
– Esercizio dell’attività da almeno tre anni;
– In caso di richiesta di rimborso annuale, eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;
– In caso di richiesta di rimborso trimestrale, eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore a 3.000,00 euro;
– Eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’arco dell’anno o del trimestre di riferimento indicati nella richiesta di rimborso.
Il DM 20.02.2015, pubblicato sul sito del MEF, sopprime questo riferimento dell’articolo 8 alle condizioni (dettate dall’articolo 2 del DM 22.03.2007) da rispettare per l’ottenimento dei rimborsi IVA in via prioritaria. Lo scopo del Ministero è quello di semplificare la procedura e pertanto l’articolo 2 del decreto in oggetto interviene a rendere immediatamente attiva la suddetta semplificazione: quest’ultima, dunque, andrà ad interessare già le richieste di rimborso relative al 1° trimestre dell’anno di imposta 2015.

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