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24 Aprile 2015

Split payment: estesa la clausola di salvaguardia

Con la circolare 15/E, l’Agenzia delle Entrate ha esteso la clausola di salvaguardia introdotta dalla circolare 1/E: in materia di Split payment, non sono sanzionabili eventuali violazioni commesse fino al 13.04.2015, a patto che l’IVA sia stata assolta (anche se in modo irregolare).

Oltre all’estensione della clausola di salvaguardia, la circolare 15/E prevede alcune possibilità di regolarizzazione nel caso in cui un fornitore abbia emesso erroneamente fattura senza applicazione dello Split :

  • Se la PA non ha ancora corrisposto il pagamento al fornitore e questi, per effetto dell’esigibilità differita, non ha ancora liquidato l’IVA corrispondente, è possibile per il fornitore regolarizzare la situazione emettendo una nota di credito relativa alla suddetta fattura e procedere poi all’emissione di un nuovo documento recante la dicitura ‘scissione dei pagamenti’
  • Se la PA ha già corrisposto il pagamento comprensivo di IVA al fornitore e questi ha già liquidato l’IVA corrispondente secondo le modalità ordinarie, non è necessario effettuare variazioni poiché l’imposta viene considerata assolta, anche se in maniera erronea.

Secondo la normativa, un fornitore che emetta fattura senza annotare la dicitura ‘split payment’ o ‘scissione dei pagamenti’ è soggetto a una sanzione da 1.032 euro a 2.065 euro. In caso, invece, di omesso o tardivo versamento dell’IVA relativa a operazioni split payment da parte della PA, l’ente in questione si vedrà comminata la sanzione ex art. 13, DLgs n. 471/97 (pari al 30% dell’importo non versato).

Fonte: Fiscal-Focus

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