Bilancio: una parola, tanti significati
Quando sentiamo parlare di bilancio, in diversi ambiti, due significati diversi si affacciano alla nostra mente. Per un verso, la parola bilancio ci fa pensare al concetto di equilibrio, a qualcosa in cui due parti si compensano a vicenda, dall’altro, invece, questo termine ci richiama alla mente l’idea di un momento di riflessione su un’attività svolta, una specie di consuntivo delle cose fatte e di valutazione degli esiti.
In effetti, il bilancio è, in ambito economico, entrambe queste cose: è la certificazione di un equilibrio tra quanto è entrato in un’azienda e quanto ne è uscito, ma è anche l’insieme dei documenti che permettono di capire come si sia svolta l’attività di un periodo determinato della vita aziendale e quali ne siano stati i risultati.
D’altra parte, anche quando il termine viene preso a prestito da altre discipline, come la didattica o l’ingegneria, mantiene sempre questi significati di base: basti pensare al bilancio delle competenze o al bilancio energetico, tanto per fare solo due esempi di espressioni ormai entrate nell’uso comune.
Il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione
In economia, naturalmente, abbiamo molte dimensioni di bilancio differenti, dal bilancio familiare al bilancio dello Stato, con diversi livelli di complessità e di rilevanza legale, ma il principio seguito è sempre quello fornito dal tipico bilancio aziendale d’esercizio. L’idea centrale è quella di annotare con cura ciò che un soggetto specifico possiede, ciò che ha acquistato o venduto nel corso di un certo periodo di tempo, le spese sostenute e il denaro guadagnato in modo da chiarire che i beni posseduti oggi sono la somma di quelli posseduti all’inizio del periodo considerato e di quelli acquisiti successivamente, diminuita dell’ammontare dei beni eventualmente venduti. Allo stesso modo, d’altra parte, il denaro liquido posseduto sarà il risultato della somma tra quanto il soggetto possedeva all’inizio del periodo di tempo considerato e quanto ha guadagnato nello stesso periodo, diminuita delle spese sostenute.
Da quando l’aretino fra’ Luca Pacioli ha inventato la partita doppia, a cavallo tra ‘400 e ‘500, si sono costantemente affinati sia i metodi per eseguire queste annotazioni in modo efficace, ad esempio con l’invenzione del concetto di ammortamento dei beni immobili, sia i sistemi per studiare l’andamento di una realtà economica attraverso queste annotazioni, dando vita, tra l’altro, all’analisi di bilancio per indici, uno strumento oggi universalmente utilizzato da chi si occupa di economia.
Per favorire un’efficiente gestione economica, inoltre, sono stati introdotti due tipi diversi di documenti: il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione. Il primo ripercorre i fatti contabili avvenuti in un periodo di tempo passato e certifica, attraverso l’annotazione delle spese e delle entrate, la variazione della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto esaminato. Con il secondo, invece, il soggetto economico pianifica quali saranno i movimenti futuri che intende mettere in atto in un lasso di tempo definito, solitamente annuale o pluriennale, prevedendo quali saranno le entrate che otterrà, decidendo, poi, quali spese intende sostenere e determinando, di conseguenza, se al termine del periodo considerato il proprio patrimonio risulterà accresciuto o diminuito.
Il bilancio negli enti locali e le sue criticità
Se ci concentriamo, in particolare, sul bilancio degli enti locali, troviamo alcune particolarità dovute, evidentemente, alla natura del tutto singolare del soggetto economico di cui si parla. Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, infatti, sono articolazioni dello Stato destinate alla gestione della cosa pubblica e, in quanto tali, sono amministrate dagli eletti dal popolo e devono rendicontare le proprie azioni alla cittadinanza nella maniera più trasparente e chiara possibile.
Inoltre, con tutta evidenza, l’allocazione delle risorse economiche di un ente locale, in fase di bilancio di previsione, è una scelta politica con la quale si privilegiano alcune misure rispetto ad altre e quindi rappresenta, per gli eletti che se ne assumono la responsabilità, uno dei principali atti della vita amministrativa con cui assolvono al mandato ricevuto al momento dell’elezione.
Il bilancio di previsione degli enti locali, infatti, è quell’insieme di documenti con cui un’amministrazione decide quali saranno le spese da sostenere nel prossimo periodo, ad esempio per il successivo anno solare, a fronte delle entrate previste. Considerando, tuttavia, che non tutto è prevedibile e pianificabile in anticipo, la legge prevede, durante l’anno di esercizio, delle correzioni, più o meno ampie, che prendono il nome di assestamento del bilancio di previsione.
Inoltre, giova sottolineare che la previsione di bilancio, una volta deliberata dall’organismo elettivo competente, assume forza di legge e vincola tutti i soggetti che operano all’interno di quell’amministrazione a seguirne i dettami, determinando, così, sia i limiti di spesa per ogni settore, sia l’entità delle entrate da riscuotere.
Il pareggio di bilancio in Costituzione
La legge costituzionale 1/2012 ha introdotto la norma del pareggio di bilancio in Costituzione, modificando in modo sostanziale l’articolo 81 della Carta e apportando ad altri articoli variazioni di minore entità. Tale norma impone, per tutte le articolazioni dello Stato, l’equilibrio tra entrate e spese, al netto degli effetti del ciclo economico e salvo eventi eccezionali, creando un vincolo legislativo a cui tutti gli enti locali, dal 2016, devono sottostare sia nel bilancio preventivo annuale, sia nel successivo assestamento di bilancio.
Il monitoraggio del pareggio di bilancio riguarda, per gli enti locali, il controllo del rispetto di un particolare vincolo, ossia l’ottenimento di un saldo non negativo tra le entrate e le spese finali. Si tratta, tecnicamente, di una regola non particolarmente rigida, soprattutto considerando che nella prima versione della norma si prevedeva di dover ottenere una serie ben più ampia di saldi non negativi, ma le procedure per controllare che questo vincolo venga rispettato sono molto efficaci e severe e portano, in caso di non ottemperanza, al blocco automatico di ogni prelievo dalla tesoreria dello Stato.
È bene ricordare che il vincolo del pareggio, nella forma ricordata sopra che esclude, nei fatti, l’esistenza di un disavanzo di bilancio, deve essere rispettato da tutti gli enti locali sia in fase di bilancio di previsione, sia in tutte le successive modificazioni che vengano eventualmente approvate dall’amministrazione.
Per affiancare le amministrazioni degli enti locali nella stesura dei propri bilanci e fornire un supporto di qualità, lo Studio Sigaudo mette a disposizione la competenza e la serietà dei suoi professionisti che sapranno affrontare, con sicurezza, le piccole e grandi criticità che si presentano durante l’assolvimento di questo delicato obbligo legale.