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12 Luglio 2019

Legge di conversione Decreto Crescita – Art. 12-novies

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche.

“1. Ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo di cui all’ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo prece-dente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e l’irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all’attua-zione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

L’articolo 12-novies consente all’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

In particolare, il comma 1, primo periodo, prevede che l’Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (disciplinato dall’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008).

L’Agenzia include nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.

Il secondo periodo stabilisce che nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972 che reca il Testo Unico sull’imposta di bollo.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014, le fatture elettroniche devono riportare una specifica annotazione nel caso in cui sia obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo. In base alle disposizioni del medesimo comma 2, il versamento dell’imposta di bollo dovuta su tali fatture è effettuato con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre in cui sono state emesse le fatture stesse. Per agevolare il pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi di quanto previsto dal richiamato comma 2, l’Agenzia delle entrate rende noto ai soggetti passivi IVA, tramite l’area riservata del proprio sito internet, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata in base al numero di fatture che recano la suddetta specifica annotazione. Ove nelle fatture elettroniche non sia stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle entrate è tenuta a regolarizzare successivamente le fatture stesse ai fini dell’imposta di bollo e a recuperare l’imposta dovuta secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (che reca la disciplina dell’imposta di bollo). Tali procedure sono state configurate per l’applicazione agli atti in formato cartaceo e dunque appaiono poco efficaci per i documenti digitali, quali le fatture elettroniche, anche in ragione dell’imposta dovuta per ciascun esemplare di esse (pari a 2 euro, secondo l’articolo 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972).

Il terzo periodo stabilisce che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle entrate si applica la sanzione del 30 per cento del dovuto di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, generalmente irrogata in caso di mancato o parziale versamento dei tributi alle relative scadenze

Si ricorda che l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, stabilisce che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione della disciplina del ravvedimento, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

L’integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell’Agenzia, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al terzo periodo, si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata nonché l’irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo.

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